Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/07/1977
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hamzah Issah,
ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata individuazione
del delitto presupposto del reato di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come
motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art.
606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente
avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’affermazione di
responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., lamentando l’insussistenza dell’elemento soggettivo con conseguente riqualificazione nel reato di cui all’art.
712 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non
specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 2-3 ove correttamente il giudice ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato) quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.