Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione a causa della genericità dei motivi presentati. Spesso, nel tentativo di ottenere una revisione della sentenza, si finisce per proporre un ricorso che non rispetta i rigidi paletti imposti dal giudizio di legittimità, con conseguenze economiche significative. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze del suo fallimento.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un’accusa di violenza privata. In primo grado, il Tribunale aveva assolto l’imputata, escludendone la responsabilità. Tuttavia, la Corte d’Appello, riformando la decisione precedente, ha ritenuto l’imputata colpevole del reato contestato, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. Contro questa sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, non è entrata nel merito della questione. Ha invece interrotto il processo sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello e ha comportato ulteriori sanzioni per la ricorrente.
Le Motivazioni: la Ragione dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso era viziato da diversi difetti fondamentali:
1. Aspecificità e Genericità: Il ricorso è stato giudicato ‘aspecifico’, poiché presentava deduzioni generiche. Non indicava in modo chiaro e puntuale quali fossero le violazioni di legge o i vizi di motivazione commessi dalla Corte d’Appello. Un ricorso valido deve essere un atto di critica vincolata, mirato a censurare punti specifici della decisione impugnata.
2. Mancanza di Argomenti di Diritto e di Fatto: Il motivo era privo delle ‘ragioni di diritto e dei dati di fatto’ che avrebbero dovuto sostenere le richieste. In altre parole, non basta affermare che la sentenza è sbagliata; è necessario spiegare perché, citando le norme violate e gli elementi processuali trascurati o mal interpretati dal giudice precedente.
3. Mere Doglianze di Fatto: Il vizio più grave, che spesso conduce all’inammissibilità, è stato quello di presentare ‘mere doglianze in punto di fatto’. La ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e di fornire una valutazione diversa da quella della Corte d’Appello. Questo è un compito che esula completamente dalle funzioni della Suprema Corte, la quale è un ‘giudice di legittimità’ e non un ‘terzo grado di merito’. Il suo ruolo non è decidere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato la ricorrente a due pagamenti distinti:
* Il pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole processuali, che congestionano il sistema giudiziario.
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Trasformarlo in un appello mascherato, finalizzato a una nuova valutazione dei fatti, ne determina inevitabilmente l’inammissibilità e l’applicazione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico, generico e basato su mere doglianze relative ai fatti, che non rientrano nella competenza della Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Qual era il reato per cui l’imputata era stata condannata in appello?
L’imputata era stata condannata dalla Corte d’Appello per il reato di violenza privata, dopo essere stata assolta in primo grado dal Tribunale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42701 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 21 novembre 2022, che aveva escluso la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di violenza privata; in particolare, ha ritenuto sussistente il fatto e responsabile l’imputata, condannandola alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione, è inammissibile in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, vale a dire fuori dal sindacato di legittimità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.