Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15642 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15642 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROSSANO il 18/02/1983
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio
detentivo originariamente irrogato in trattamento sanzionatorio pecuniario, ne ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod.
pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura vizio di motivazione della sentenza impugnata limitatamente all’affermazione della penale responsabilità
dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché volto a prefigurare una rivalutazione
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME
Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,3akani, Rv. 216260);
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che prospettano, rispettivamente, l’inconfigurabilità del fatto tipico di cui all’art. 612 cod. pen. quanto al profilo della idoneità intimidatoria del contenuto espressivo e l’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6 – 7), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025