Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Dispositivo Prevale sulla Motivazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sui limiti del giudizio di legittimità e sulla risoluzione di discrasie interne alla sentenza. La decisione ribadisce con fermezza il principio dell’inammissibilità ricorso Cassazione quando i motivi proposti mirano a una rivalutazione del merito dei fatti, un’attività preclusa alla Suprema Corte. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprenderne la portata pratica.
I Fatti di Causa
Due soggetti ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati. I motivi del ricorso erano principalmente tre: un presunto vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sull’attendibilità della persona offesa; una critica alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva; e la segnalazione di una difformità tra la pena indicata nella parte motiva della sentenza e quella, più grave, letta nel dispositivo in udienza.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
La Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi, dichiarando i ricorsi inammissibili. Vediamo come ha argomentato su ciascun punto.
La questione della valutazione dei fatti
Il primo motivo, relativo alla valutazione della responsabilità penale, è stato liquidato rapidamente. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rileggere le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Se la Corte d’Appello ha valutato la testimonianza della persona offesa in modo logico e coerente, senza contraddizioni evidenti, tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità. Proporre una diversa interpretazione dei fatti costituisce un motivo estraneo ai poteri della Corte e conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
La determinazione della pena e l’inammissibilità ricorso Cassazione
Anche il secondo motivo, riguardante la quantificazione della pena, è stato giudicato inammissibile. I ricorrenti lamentavano una pena superiore al minimo edittale, ma la Corte ha osservato che la determinazione della sanzione è un potere discrezionale del giudice di merito. In Cassazione si può censurare solo una motivazione assente, manifestamente illogica o frutto di puro arbitrio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato la pena in misura leggermente superiore al minimo in ragione della gravità delle condotte. Tale motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e non illogica, rendendo il motivo un tentativo inaccettabile di ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo: una regola chiara
Il punto più interessante della decisione riguarda la discrepanza tra la pena indicata in motivazione (due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione) e quella letta nel dispositivo (due anni, dieci mesi e venti giorni). La Corte ha risolto il contrasto applicando un principio consolidato: la prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Il dispositivo è l’atto con cui il giudice manifesta la volontà della legge nel caso concreto, è il momento decisionale per eccellenza. La motivazione, invece, ha una funzione giustificativa e illustrativa. Pertanto, l’eventuale errore materiale o la discrasia presente nella motivazione non inficia la validità della decisione contenuta nel dispositivo, che è l’unica a produrre effetti giuridici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi basandosi su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, ha riaffermato la netta separazione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti e le prove, e il giudizio di legittimità, che si limita al controllo sulla corretta applicazione della legge. Qualsiasi doglianza che, pur mascherata da vizio di legge, tenti di sollecitare una nuova valutazione fattuale è destinata all’insuccesso. In secondo luogo, ha confermato la regola gerarchica tra le parti della sentenza, secondo cui il dispositivo, letto in udienza, prevale sulla motivazione depositata successivamente. Questa regola garantisce certezza e stabilità alle decisioni giudiziarie.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. È fondamentale che i motivi siano rigorosamente formulati come violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione, evitando ogni incursione nel merito. Inoltre, la decisione chiarisce che la pena effettiva da scontare è quella proclamata nel dispositivo, e un eventuale errore nella stesura della motivazione non ne altera il valore. I ricorrenti, a causa della declaratoria di inammissibilità, sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma dei rischi di un ricorso non fondato su validi motivi di diritto.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o la credibilità di un testimone?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa succede se la pena scritta nella motivazione di una sentenza è diversa da quella letta dal giudice nel dispositivo?
In caso di contrasto, prevale sempre la decisione contenuta nel dispositivo letto in udienza. Il dispositivo rappresenta l’atto con cui il giudice esprime la sua volontà decisoria, mentre la motivazione ha una funzione di spiegazione. Pertanto, la pena effettiva è quella indicata nel dispositivo.
Perché i ricorsi in questo caso sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi presentati esulavano dai poteri della Corte di Cassazione. I ricorrenti chiedevano una rivalutazione dei fatti, una riconsiderazione sulla congruità della pena e sollevavano una questione (il contrasto motivazione-dispositivo) che la giurisprudenza risolve costantemente in un modo a loro sfavorevole, ovvero con la prevalenza del dispositivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22157 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, considerato che il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed all’attendibilità della persona offesa, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte d Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all’accusa (vedi pagine 5 e 6 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità delle condotte (vedi pag. 7 e 8 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente.
rilevato, in relazione all’ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta la difformità tra la pena finale indicata in motivazione (anni due, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa) e quella indicata nel dispositivo letto in udienza (anni due, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa), che il Collegio intende dare seguito al consolidato principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma deve esser risolto con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo in quanto il dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto (vedi Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 – 01).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
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