Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Pena è Ben Motivata
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale in materia di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Quando l’oggetto della contestazione è la misura della pena inflitta, la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica o carente. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava, in sostanza, la determinazione del trattamento punitivo, ovvero l’entità della pena stabilita dai giudici di secondo grado. L’obiettivo dell’impugnazione era ottenere una rivalutazione della sanzione, ritenuta eccessiva o non congrua rispetto ai fatti contestati e alle deduzioni difensive presentate.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta del ricorrente (cioè non valuta se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato.
Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, due conseguenze negative per il ricorrente:
1.  La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2.  Il versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. La Corte ha chiarito che il ricorso era inammissibile perché verteva esclusivamente sulla determinazione del trattamento punitivo. La sentenza impugnata, secondo i giudici di legittimità, era sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’. Inoltre, la Corte d’Appello aveva dato prova di aver effettuato un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’.
In altre parole, il giudice di merito ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale nella quantificazione della pena, spiegando in modo logico e coerente le ragioni della sua scelta. In presenza di una motivazione adeguata, il giudizio di merito diventa ‘non censurabile’ in sede di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti o la congruità della pena, ma un giudice della legittimità, che verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione in materia penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con la pena inflitta per poterla contestare con successo davanti alla Suprema Corte. È necessario, invece, individuare e dimostrare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, come una palese illogicità, una contraddizione insanabile o una totale assenza di giustificazione. In mancanza di tali vizi, il tentativo di ottenere una riduzione della pena si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con le relative conseguenze economiche a carico del ricorrente.
 
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se, come nel caso esaminato, non contesta vizi di legittimità della sentenza ma mira a un riesame del merito, come la determinazione della pena, quando questa è stata decisa con una motivazione sufficiente e non illogica dal giudice precedente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila Euro.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena inflitta?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o manifestamente carente. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione sulla congruità della pena se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione adeguata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5586  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattament punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.