Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Strategia Difensiva va Impostata da Subito
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul tema dell’inammissibilità del ricorso Cassazione, in particolare quando vengono introdotti motivi di doglianza per la prima volta in sede di legittimità. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: le questioni non devolute al giudice d’appello non possono essere validamente proposte per la prima volta davanti alla Cassazione. Questo principio garantisce l’ordine e la coerenza dei tre gradi di giudizio, impedendo che la strategia difensiva possa essere modificata in modo arbitrario nell’ultimo grado.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per un reato previsto dalla legge sulle armi (art. 4, legge n. 110/1975). La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, tuttavia, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la mancata determinazione della pena nel minimo edittale. È interessante notare che, nel precedente grado di giudizio, i motivi di appello erano stati ben diversi, concentrandosi sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due distinti ma concorrenti profili di illegittimità, entrambi cruciali per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
Il Principio della Novità dei Motivi
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità del ricorso Cassazione risiede nella “novità” della censura. La Corte ha rilevato che la questione della quantificazione della pena non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. Di conseguenza, introdurla per la prima volta in Cassazione costituisce una violazione del principio devolutivo, secondo cui il giudice superiore può pronunciarsi solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte dalla parte impugnante. Sollevare un argomento nuovo equivale a tentare di aggirare il doppio grado di giurisdizione di merito, un pilastro del nostro ordinamento.
La Genericità e Manifesta Infondatezza del Ricorso
In secondo luogo, la Corte ha osservato che, anche a voler superare il vizio di novità, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. La sentenza d’appello impugnata, infatti, non era affatto priva di motivazione sul punto. Al contrario, aveva fornito elementi chiari per giustificare una pena superiore al minimo, valorizzando “l’elevato allarme sociale del fatto”, la “biografia penale dell’imputato” e la sua “negativa personalità”. Il ricorso, quindi, si limitava a contrapporre una propria valutazione a quella, già motivata, del giudice di merito, senza individuare un reale vizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è lineare e si fonda su principi procedurali consolidati. L’inammissibilità per novità del motivo è una sanzione processuale volta a preservare la logica sequenza dei gradi di giudizio. Consentire di introdurre nuove questioni in Cassazione significherebbe trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa che non è. La Corte, citando un proprio precedente (n. 11539/2014), rafforza questo concetto. Inoltre, la Corte evidenzia come il motivo di ricorso si ponesse “in termini di radicale incompatibilità con l’intera motivazione della sentenza impugnata”, dimostrando di essere un tentativo meramente confutativo e non un’analisi critica di un vizio di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ha implicazioni pratiche di grande rilievo. In primo luogo, sottolinea l’importanza cruciale di definire una strategia difensiva completa e articolata sin dal primo grado e, soprattutto, nell’atto di appello. Ogni potenziale motivo di doglianza deve essere esplicitato chiaramente, poiché le omissioni non potranno essere sanate in Cassazione. In secondo luogo, l’ordinanza ricorda che il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere il merito della vicenda, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici dei gradi inferiori. Infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende serve da monito: un ricorso palesemente inammissibile non è privo di conseguenze, anche economiche, per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo sollevato (mancata applicazione della pena nel minimo) era “nuovo”, cioè non era stato presentato nel precedente grado di giudizio in Corte d’Appello. Inoltre, è stato ritenuto generico e puramente contestatario rispetto alla motivazione già fornita dalla sentenza impugnata.
È possibile presentare per la prima volta un argomento difensivo in Cassazione?
No, di regola non è possibile. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Può esaminare solo le questioni di diritto già dibattute nei gradi precedenti. Introdurre un “motivo nuovo” porta all’inammissibilità del ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa nella presentazione di un ricorso infondato, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10272 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 10/11/1993
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha confermato quella di primo grado;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorrente ha riportato condanna per il reato di cui all’art. 4 legge n. 11 del 1975 e propone ricorso affidato ad un unico motivo sulla mancata determinazione della pena nel minimo edittale;
ritenuto che:
il tema della quantificazione della pena edittale non era stato sollevato con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado avendo avuto ad oggetto, il gravame di merito, solo la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
la censura, pertanto, è caratterizzata da novità e ciò, pertanto, integra un primo motivo di inammissibilità (arg. ex Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, COGNOME, Rv. 258696);
in ogni caso, la sentenza impugnata ha indicato una serie di elementi incompatibili con la prospettazione del ricorso che si rivela, dunque, meramente confutativo e generico, avendo valorizzato l’elevato allarme sociale del fatto, la biografia penale dell’imputato e, dunque, la sua negativa personalità;
il motivo di ricorso, pertanto, si pone in termini di radicale incompatibilità con l’intera motivazione della sentenza impugnata;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025