Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici e Ripetitivi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è soggetto a regole precise che non possono essere ignorate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo principio è fondamentale per comprendere la differenza tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Analizziamo insieme il caso per capire le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
La vicenda processuale
Un imputato, dopo aver visto confermata la sua condanna dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa sollevava diverse questioni, tra cui l’erronea applicazione di norme del codice penale relative al reato impossibile (art. 49, comma 2, c.p.) e alla determinazione della pena (art. 133 c.p.), oltre a contestare il mancato riconoscimento dell’esclusione della recidiva.
La Corte d’Appello aveva già esaminato approfonditamente tali punti, fornendo una motivazione dettagliata per respingerli e confermare la sentenza di primo grado. Nonostante ciò, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze davanti alla Suprema Corte.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione: le ragioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando un vizio fondamentale nella sua impostazione. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi presentati non erano altro che una riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente respinti dalla Corte territoriale. In sostanza, la difesa si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni, senza intraprendere un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti o riproporre le stesse valutazioni. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, ma si limita a riproporre le medesime questioni, è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione deve contenere una critica mirata e specifica alla decisione impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. Nel caso di specie, il ricorrente non ha spiegato perché le argomentazioni della Corte d’Appello fossero errate in diritto o manifestamente illogiche. Si è limitato a ripresentare le proprie tesi, ignorando di fatto il percorso argomentativo seguito dai giudici del secondo grado.
La Suprema Corte ha sottolineato che tale modo di procedere trasforma il ricorso in un atto non consentito in sede di legittimità. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso non sia una mera riedizione degli atti precedenti, ma un’analisi critica e puntuale della sentenza di secondo grado. È necessario individuare i vizi specifici – di violazione di legge o di motivazione – che inficiano la decisione e argomentarli in modo pertinente. In assenza di questo specifico confronto, il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche, diventa una certezza.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano mere riproduzioni di censure già valutate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello, senza che il ricorrente si confrontasse specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già discussi in Appello?
No, non è sufficiente riproporre gli stessi motivi. In sede di legittimità, è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti contro la logica e la correttezza giuridica della decisione del giudice precedente, non limitarsi a ripetere argomenti già esaminati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 11/01/1996
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine ai reati ascritti.
Ritenuto che i motivi sollevati (Erronea applicazione dell’art. 49, comma 2, cod. pen., esclusione della recidiva; violazione dell’art. 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura g adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto ai primi due motivi, si vedano le pp. 2 e 3; quanto al terzo motivo, le pp. 3 e 4), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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