Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate ai giudici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa portare a una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione, con conseguenze onerose per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso: La Rinuncia ai Motivi sulla Responsabilità
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede, l’imputato aveva scelto una precisa strategia difensiva: rinunciare ai motivi di appello che contestavano la sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere unicamente il riconoscimento del cosiddetto “vincolo della continuazione” con un altro reato, già oggetto di una sentenza definitiva, al fine di ottenere una rideterminazione della pena complessiva, potenzialmente più favorevole. La Corte d’Appello aveva accolto questa richiesta, ricalcolando la sanzione.
Tuttavia, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando questa volta il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità, qualora evidenti.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella totale genericità del motivo addotto. I giudici hanno sottolineato un principio cardine del nostro sistema processuale: non è sufficiente lamentare una violazione di legge in astratto; è necessario fornire al giudice elementi concreti e specifici che dimostrino l’errore commesso nella decisione impugnata.
La Genericità come Vizio Fatale
Nel caso specifico, l’imputato aveva chiesto il proscioglimento senza indicare alcuna ragione specifica a fondamento della sua richiesta. Dopo aver volontariamente rinunciato a contestare la propria responsabilità nel grado precedente, non ha poi fornito alla Cassazione alcun nuovo elemento o argomentazione che potesse giustificare un’assoluzione. Questa vaghezza ha reso il motivo di ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: un ricorso per cassazione che prospetta la violazione dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.) è inammissibile se non indica gli elementi concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria. Questo onere di specificità è ancora più stringente quando l’imputato, come in questo caso, ha precedentemente rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità.
In sostanza, non si può prima rinunciare a difendersi nel merito e poi, in un secondo momento, dolersi di una mancata assoluzione senza spiegare il perché. La Cassazione non può ‘cercare’ d’ufficio le ragioni che il ricorrente non ha saputo o voluto esporre. Di conseguenza, l’assenza di qualsiasi indicazione a supporto della richiesta di proscioglimento ha determinato inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in un grado di legittimità come la Cassazione, è subordinato al rispetto di regole procedurali precise. La redazione di un ricorso non può essere un mero esercizio di stile, ma deve fondarsi su censure chiare, specifiche e pertinenti. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la mancata analisi del merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una lezione che sottolinea come una difesa tecnicamente imprecisa possa trasformarsi in un danno economico, oltre che processuale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico. L’imputato ha richiesto il proscioglimento senza fornire alcun elemento concreto o ragione specifica a sostegno della sua istanza, soprattutto dopo aver rinunciato a contestare la propria responsabilità nel precedente grado di giudizio.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando è formulato in modo vago e astratto, senza indicare specificamente gli errori di fatto o di diritto che si attribuiscono alla sentenza impugnata. In pratica, non permette al giudice di comprendere quale sia la censura precisa mossa alla decisione precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13422 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13422 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASARANO il 18/06/1992
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorso è stato presentato avverso sentenza che ha riconosciuto al ricorrente, previa rinuncia ai motivi sulla responsabilità, il vincolo dell continuazione con altro reato oggetto di decisione passata in giudicato e, per l’effetto, rideterminato la pena;
con l’unico motivo di ricorso viene censurata la decisione per il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuto che:
è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (fra le molte, Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di, Rv. 273431 – 01);
nel caso di specie, alcuna indicazione è stata fornita nel ricorso per cassazione in merito alla ragione posta a fondamento della richiesta di proscioglimento;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025