Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima ancora di salvezza nel processo penale, ma richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una lezione fondamentale: la genericità dei motivi conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso per cassazione. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare per non vedere la propria impugnazione respinta senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato dai difensori di due imputati avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Gli imputati basavano la loro impugnazione su tre distinti motivi:
1. Errata motivazione: Contestavano la correttezza della motivazione con cui era stata affermata la loro responsabilità, criticando in particolare il ricorso alla cosiddetta motivazione per relationem.
2. Riconoscimento della recidiva: Uno degli imputati lamentava l’erroneo riconoscimento dell’aggravante della recidiva.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Entrambi i ricorrenti si dolevano del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La difesa mirava a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere una revisione favorevole della condanna di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un vaglio preliminare di ammissibilità che i ricorsi non hanno superato.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte ha analizzato separatamente ciascun motivo, evidenziandone le carenze.
Il Primo Motivo: Critiche Generiche e Mancanza di Analisi
Sul primo punto, relativo alla motivazione della sentenza d’appello, la Cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico. I giudici hanno sottolineato che la sentenza impugnata presentava un’ampia e articolata argomentazione (pagine 5-7). A fronte di ciò, il ricorso si limitava a deduzioni vaghe, senza condurre una necessaria analisi critica delle argomentazioni dei giudici di merito e senza indicare puntualmente quali questioni fossero rimaste irrisolte. In sostanza, il ricorso non permetteva alla Corte di individuare i rilievi specifici e di esercitare il proprio sindacato. Questo viola l’art. 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi a pena di inammissibilità.
Il Secondo e Terzo Motivo: Manifesta Infondatezza
Anche gli altri due motivi sono stati giudicati privi di fondamento. Per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha stabilito che i giudici di merito avevano applicato correttamente la legge penale, in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio importante: la richiesta di concessione delle attenuanti si deve ritenere implicitamente respinta quando il giudice motiva adeguatamente il rigetto di una richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito valide ragioni per la pena inflitta, rendendo superflua una specifica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per cassazione. La specificità non è un mero formalismo, ma il requisito essenziale che permette al giudice di legittimità di comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata. Prospettare deduzioni generiche, che non si confrontano criticamente con la motivazione del provvedimento attaccato, equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Ciò non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione economica. Un ricorso efficace deve essere un’analisi puntuale e critica, non una semplice riproposizione di doglianze astratte.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘privo di specificità’?
Significa che i motivi presentati sono generici, non indicano con precisione le parti del provvedimento impugnato che si contestano, né espongono in modo chiaro e critico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono l’impugnazione. In pratica, non mettono il giudice in condizione di comprendere la critica mossa alla sentenza precedente.
La Corte può respingere una richiesta di attenuanti generiche senza dirlo esplicitamente?
Sì. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, una richiesta di attenuanti generiche si considera respinta con ‘motivazione implicita’ quando il giudice fornisce un’adeguata giustificazione della pena inflitta, spiegando perché non ritiene di doverla diminuire. Questo rende superfluo un punto specifico della motivazione dedicato al diniego delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44966 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44966 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, presentati, con unico atto, d difensore di entrambi gli imputati;
considerato che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e, in particolare, il ricorso alla motivazione per relationem, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pr in quanto, a fronte della presenza di ampia argomentazione (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7), si prospettano deduzione generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica dell argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale indicazione del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudic dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il riconoscimento della recidiva contestata all’imputato COGNOME, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici de merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente ai consolidati indirizzi giurisprudenziali (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848; Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, COGNOME, Rv. 281229) e con argomentazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8);
osservato che l’ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimit (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattament sanzioNOMErio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.