Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è Troppo Generico
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 8870 del 2024, offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, ribadendo un principio cardine della procedura: la specificità dei motivi. Un ricorso presentato alla Suprema Corte non può essere una semplice fotocopia dei motivi d’appello, ma deve contenere un’analisi critica e puntuale della decisione impugnata. In caso contrario, la conseguenza è drastica: l’inammissibilità del ricorso cassazione.
I fatti alla base della decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente contestava sia il mancato proscioglimento per insussistenza della prova, sia la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale (relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto). Inoltre, venivano criticate le statuizioni civili della sentenza.
Tuttavia, il ricorso è stato giudicato dalla Corte di Cassazione come privo dei requisiti essenziali richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le ragioni dell’inammissibilità del ricorso in cassazione
La Corte ha evidenziato che la mancanza di specificità di un ricorso non si manifesta solo nella sua genericità o indeterminatezza. Essa emerge anche, e soprattutto, dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni della difesa e le ragioni complesse e articolate esposte nella decisione impugnata. In altre parole, un ricorso non può ignorare le motivazioni del giudice di grado inferiore, ma deve confrontarsi criticamente con esse.
Nel caso specifico, la difesa si era limitata a riproporre le stesse doglianze già avanzate in appello, senza contestare in modo specifico e pertinente le ragioni logiche e giuridiche con cui i giudici di merito le avevano respinte. Questo approccio è stato considerato un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, un’attività che esula completamente dalle competenze del giudice di legittimità.
Le motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno motivato la loro decisione di inammissibilità basandosi su diversi punti fermi. In primo luogo, hanno ribadito che il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, le censure che mirano a una rivalutazione delle fonti di prova sono inammissibili.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero già ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici corretti, le questioni sollevate dalla difesa. La mera riproposizione di tali questioni in sede di legittimità, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata (come travisamenti evidenti delle prove), trasforma il ricorso in un atto sterile e non conforme al suo scopo processuale.
Conclusioni
La decisione è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenta analisi critica della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare, con argomenti specifici e pertinenti, dove e perché il giudice precedente ha errato nell’applicare la legge o nel costruire il suo percorso logico-motivazionale. La superficialità o la genericità si pagano con l’inammissibilità, che chiude definitivamente le porte della giustizia e comporta ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. In pratica, non conteneva un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse censure già respinte nel grado precedente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non giudicare nuovamente i fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimen dell’imputata sia in ragione dell’insussistenza della prova che in relazione 131-bis cod. pen., nonché la correttezza delle statuizioni civili, è pr requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentaz poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzat non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nel decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel viz mancanza di specificità;
che, inoltre, le censure tendono a prefigurare una rivalutazione delle fo probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valu diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindaca presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze dif dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particol pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.