Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio pratico dei criteri che portano a dichiarare l’inammissibilità ricorso Cassazione, in particolare quando i motivi addotti dal ricorrente sono generici e non si confrontano specificamente con la decisione impugnata. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per definire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado lamentando unicamente la determinazione del trattamento punitivo, ossia l’entità della pena inflitta. L’appello si concentrava su questo singolo aspetto, chiedendo alla Corte di Cassazione una rivalutazione della sanzione.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 47410/2024, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare dei motivi presentati, che non superano il cosiddetto ‘filtro di ammissibilità’. La Corte non è entrata nel merito della questione (la congruità della pena), poiché ha riscontrato un vizio procedurale insuperabile nella formulazione stessa del ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. Questo significa che la censura sollevata appariva priva di qualsiasi fondamento giuridico in modo evidente, senza la necessità di un’analisi complessa. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
In secondo luogo, il ricorso era carente sotto il profilo della specificità. La censura era generica e priva dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a lamentare il risultato senza contestare il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado. Questo vizio impedisce alla Cassazione di esercitare il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare i fatti ma solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza sono nette e severe. La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, attaccando specificamente le parti della motivazione ritenute viziate. Le censure generiche o meramente assertive non solo sono destinate al fallimento, ma espongono il ricorrente a sanzioni economiche significative, aggravando la sua posizione processuale.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica censura, relativa alla determinazione del trattamento punitivo, è stata ritenuta manifestamente infondata e priva di specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il giudizio della Corte sulla motivazione della sentenza della Corte d’Appello?
La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame delle argomentazioni difensive, rendendo il giudizio di merito non criticabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47410 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALTAMURA il 26/07/1971
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata,afferente all determinazione del trattamento punitivo, oltre che priva dei correlati congrui riferimenti a motivazione dell’atto impugnato, è manifestamente infondata perché la decisione gravata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.