Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Manca l’Interesse ad Agire
L’ordinamento giuridico prevede che per poter adire un giudice, e in particolare per impugnare una sua decisione, sia necessario avere un ‘interesse ad agire’. Questo principio, fondamentale nel diritto processuale, è stato il fulcro di una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso Cassazione proprio per la carenza di un interesse concreto da parte del ricorrente. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Il ricorrente contestava la decisione del giudice, sostenendo che essa violasse un principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In particolare, il motivo del contendere riguardava l’ammissibilità della costituzione di parte civile in un’udienza fissata per la trattazione di un’istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) a seguito di un giudizio immediato.
Il ricorrente riteneva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale costituzione non fosse consentita, e che la decisione del giudice di primo grado fosse quindi errata.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Nonostante l’apparente fondatezza teorica della questione sollevata, la Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sulla costituzione della parte civile, ma si è fermata a un gradino procedurale precedente: la valutazione dell’interesse del ricorrente a ottenere una riforma della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: la Carenza di Interesse e i Limiti dei Riti Speciali
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, ha evidenziato la carenza di interesse del ricorrente. Il giudice per le indagini preliminari, pur ammettendo la parte civile, aveva deciso di ‘compensare le spese di lite’. In parole semplici, aveva stabilito che ogni parte dovesse pagare le proprie spese legali, senza che il ricorrente fosse condannato a rimborsare quelle della parte civile. Di conseguenza, anche se il ricorso fosse stato accolto e la costituzione di parte civile fosse stata annullata, il ricorrente non ne avrebbe tratto alcun vantaggio pratico ed economico. Mancava, quindi, quel beneficio concreto che è il presupposto indispensabile per poter impugnare una sentenza. L’appello si configurava, in sostanza, come una mera questione di principio, priva di effetti tangibili per chi lo proponeva.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale relativo ai riti speciali come il patteggiamento. La denuncia generica di vizi o di presunti errori valutativi che non siano palesi e immediatamente riscontrabili dal provvedimento impugnato è incompatibile con la natura di questi procedimenti. Nel rito speciale, basato su un accordo tra le parti, il giudice non può sostituirsi alla loro determinazione. Pertanto, il margine per contestare la decisione è molto più ristretto rispetto a un giudizio ordinario.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza in commento offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, ribadisce che un ricorso, per quanto possa basarsi su argomentazioni giuridiche astrattamente corrette, deve sempre perseguire un risultato utile e concreto per chi lo propone. Non si può ricorrere in Cassazione per una pura ‘battaglia di principio’ se da questa non deriva alcun beneficio tangibile. 
Inoltre, la decisione evidenzia le conseguenze economiche di un’impugnazione avventata. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo serve da monito: prima di intraprendere la via dell’impugnazione, è essenziale una rigorosa valutazione non solo della fondatezza giuridica, ma anche dell’effettivo interesse ad agire, per evitare esiti controproducenti e ulteriori oneri economici.
 
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per ‘carenza di interesse’. Il ricorrente non avrebbe ottenuto alcun vantaggio pratico dall’accoglimento del ricorso, poiché il giudice di primo grado aveva già disposto la compensazione delle spese legali della parte civile, annullando di fatto qualsiasi onere economico a suo carico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base alla sentenza e all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, fissata in questo caso in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Si può sempre contestare un errore procedurale in un procedimento di patteggiamento?
No. La Corte ha chiarito che una denuncia generica di vizi è incompatibile con la natura del rito speciale del patteggiamento. In questo contesto, dove è centrale l’accordo tra le parti, non sono ammesse contestazioni su presunti errori valutativi del giudice, a meno che non siano palesi ed evidenti dal provvedimento stesso.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35188 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2   Num. 35188  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 15/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTOe CONSIDERATO IN DIRITTO
¨ stato, in proposito, sostenuto che la decisione del giudice per le indagini preliminari contrasterebbe con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui non Ł ammessa la costituzione di parte civile nelle udienze fissate a seguito di giudizio immediato per la trattazione delle istanze di applicazione concordata della pena.
5.Il primo motivo di impugnazione Ł dedotto in carenza di interesse.
Nel caso di specie, deve essere rimarcato che il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto esistenti motivi per compensare le spese di lite sostenute dalla parte civile costituita e che, di conseguenza, il ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’impugnata sentenza.
Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poichØ essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicchØ Ł inammissibile  la  denuncia  di  presunti  errori  valutativi  che  non  risultano  palesi  dal provvedimento  impugnato.
La richiesta di correzione di errore materiale non Ł consentita stante l’inammissibilità del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME