Inammissibilità ricorso: un’analisi della recente ordinanza della Cassazione
L’ordinanza n. 27912 del 2025 della Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale, offre uno spunto fondamentale per comprendere i criteri di inammissibilità ricorso nel nostro ordinamento. Sebbene ogni caso presenti le sue specificità, le decisioni di questa sezione delineano confini procedurali che ogni legale deve conoscere. Questo articolo analizza i principi generali applicabili in tali circostanze, partendo dal provvedimento in esame.
Il ruolo della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha una funzione precipua di filtro. Il suo compito è esaminare i ricorsi per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge. Si tratta di una valutazione che non entra nel merito della vicenda, ma si concentra esclusivamente sugli aspetti procedurali e sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso.
I motivi di inammissibilità del ricorso
I motivi che possono portare a una dichiarazione di inammissibilità ricorso sono molteplici e tassativamente indicati dal codice di procedura penale. Tra i più comuni troviamo:
– La tardività della presentazione del ricorso.
– La mancanza di uno dei requisiti formali dell’atto, come la sottoscrizione del difensore abilitato.
– La proposizione di motivi non consentiti dalla legge, come censure che riguardano la valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito.
– La manifesta infondatezza dei motivi.
L’importanza del rispetto dei requisiti formali e sostanziali
La decisione in commento, come molte altre simili, sottolinea l’importanza cruciale del rispetto dei requisiti formali e sostanziali per l’accesso al giudizio di legittimità. Un ricorso redatto senza la dovuta attenzione ai dettami normativi rischia di essere vanificato da una pronuncia di inammissibilità ricorso, precludendo al ricorrente la possibilità di vedere esaminata nel merito la propria posizione.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni di un’ordinanza di inammissibilità si concentrano tipicamente sulla violazione di specifiche norme procedurali. La Corte, nel caso di specie, pur in assenza del testo integrale, avrebbe verosimilmente rilevato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. Potrebbe trattarsi della genericità dei motivi addotti, che non si confrontavano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, oppure della proposizione di censure di merito mascherate da vizi di legittimità. La Corte ribadisce costantemente che il giudizio di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia di inammissibilità ricorso da parte della Settima Sezione Penale, esemplificata dall’ordinanza n. 27912/2025, rappresenta un monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede massima perizia tecnica e un’approfondita conoscenza delle regole procedurali. Ignorare questi aspetti significa esporre il proprio assistito a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, ad esempio se presentato fuori termine, se i motivi non sono specifici o se vengono proposte censure sul merito dei fatti, non consentite in sede di legittimità.
Qual è il compito principale della Settima Sezione Penale della Cassazione?
Il compito principale della Settima Sezione Penale è quello di svolgere una funzione di “filtro”, valutando l’ammissibilità dei ricorsi penali prima che questi vengano eventualmente assegnati alle altre sezioni per la trattazione nel merito.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame del ricorso nel merito. Comporta inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in molti casi, di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, e rende definitiva la condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27912 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025