Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Regola del Motivo non Dedotto in Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando una regola fondamentale per chi intende impugnare una sentenza: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per motivi non specificamente proposti nel precedente grado di appello. Questa decisione chiarisce che la Suprema Corte non è una terza istanza di merito, ma un giudice di legittimità il cui campo d’azione è strettamente delimitato dai motivi sollevati in precedenza.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la determinazione della pena. Nello specifico, il ricorrente contestava il fatto che i giudici di merito non avessero considerato un reato (previsto dall’art. 55, comma 9, della legge 231/2007) come più grave rispetto a un’altra ipotesi delittuosa di minore entità (l’ipotesi lieve dell’art. 648 c.p.). L’obiettivo era ottenere una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio ritenuto errato.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione sulla gravità dei reati, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una ragione puramente procedurale: la censura relativa alla determinazione della pena non era stata precedentemente formulata come specifico motivo nel giudizio di appello.
I giudici hanno osservato che, secondo quanto emergeva dalla sentenza impugnata, l’argomento non faceva parte dei motivi di gravame presentati alla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente non poteva introdurlo per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si basa sull’applicazione rigorosa dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma sancisce, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso per Cassazione devono essere stati dedotti anche nei motivi di appello. Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’ dell’impugnazione, implica che il giudice superiore può pronunciarsi solo sulle questioni che la parte ha specificamente sottoposto al suo esame.
Se un punto della sentenza di primo grado non viene contestato con l’atto di appello, si forma su di esso il cosiddetto ‘giudicato parziale’, e quella parte della decisione diventa definitiva, non potendo più essere messa in discussione. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge rispetto alle critiche (‘censure’) già sollevate nel grado precedente. La Corte ha aggiunto che, qualora il ricorrente avesse ritenuto incompleto o errato il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza d’appello, avrebbe dovuto contestarlo specificamente nel suo ricorso, cosa che non è avvenuta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per la difesa tecnica. L’atto di appello deve essere redatto con la massima cura e completezza, includendo tutte le possibili censure contro la sentenza di primo grado. Omettere un motivo, anche se ritenuto secondario, preclude la possibilità di sollevarlo successivamente davanti alla Corte di Cassazione. La strategia difensiva deve essere lungimirante, anticipando tutti gli argomenti che potrebbero essere utili in ogni fase del processo. La conseguenza di una tale omissione non è solo la perdita di un’opportunità difensiva, ma anche una condanna economica certa per il proprio assistito, come dimostra la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in questo caso.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla determinazione della pena, non era stato sollevato come specifico motivo di gravame nel precedente giudizio di appello, come richiesto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
È possibile introdurre un nuovo argomento difensivo per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è consentito introdurre in sede di legittimità un motivo che non sia stato precedentemente dedotto nell’atto di appello. La censura deve essere stata sottoposta al vaglio del giudice del grado precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEGLI COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a PISA il 02/01/1995
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di Degli NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo cui il ricorso è affidato – che contesta la corrett della determinazione della pena, per non aver entrambi i giudici di merito rit più grave il delitto di cui all’art. 55, comma 9, legge 231/2007, rispetto all lieve di cui all’art. 648 cod. pen. – non è consentito in sede di legittimità censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appel secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 c proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamen nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.