Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Regola del Devoluto
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un errore nella formulazione degli atti di impugnazione può compromettere irrimediabilmente la possibilità di far valere le proprie difese. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso Cassazione, illustrando un principio fondamentale: non è possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso che non siano stati precedentemente sollevati in appello. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione circa l’applicazione di una circostanza aggravante, specificamente la recidiva prevista dall’art. 99 del codice penale.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel considerare tale aggravante, portando a una pena più severa. La questione, apparentemente tecnica, mirava a ottenere un annullamento, anche parziale, della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non ha comportato un’analisi nel merito della questione sollevata (l’applicazione della recidiva), ma si è fermata a un livello preliminare, di puro rito. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su due pilastri argomentativi, entrambi decisivi per dichiarare l’inammissibilità ricorso Cassazione.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato nei fatti. Da un’attenta lettura della sentenza di primo grado, emergeva che il giudice non aveva affatto applicato la recidiva contestata. Pertanto, la censura del ricorrente si basava su un presupposto fattuale errato: ci si doleva di un errore che, in realtà, non era mai stato commesso.
In secondo luogo, e questo è il profilo giuridicamente più rilevante, la Corte ha applicato il principio sancito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati enunciati nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in appello.
Nel caso specifico, la censura relativa alla recidiva non era mai stata sollevata davanti alla Corte d’Appello. Avendo l’imputato omesso di lamentare tale presunto errore nel secondo grado di giudizio, gli era preclusa la possibilità di farlo per la prima volta in sede di legittimità. Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’ dell’appello, limita il giudizio della Corte superiore alle sole questioni che le sono state specificamente sottoposte nel grado precedente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un’importante lezione per la pratica forense: la strategia difensiva deve essere completa e lungimirante sin dal primo atto di impugnazione. Omettere un motivo di appello, per dimenticanza o per scelta strategica, significa rinunciare definitivamente a quella specifica doglianza per i successivi gradi di giudizio.
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di redigere atti di appello esaustivi, che coprano ogni potenziale profilo di criticità della sentenza di primo grado, al fine di non vedersi preclusa la via del ricorso per Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni fondamentali: la prima è che si basava su un presupposto errato, poiché la circostanza aggravante contestata non era stata applicata dal giudice di primo grado. La seconda, e più importante, è che il motivo non era stato precedentemente sollevato nell’atto di appello, violando la regola processuale che impedisce di introdurre nuove censure per la prima volta in Cassazione.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, in base a quanto stabilito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale e confermato da questa ordinanza, non è possibile dedurre in Cassazione motivi che non siano stati specificamente enunciati nei motivi d’appello, salvo eccezioni non pertinenti al caso di specie.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10536 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Pasquale;
ritenuto che l’unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che il giudice di prime cure non aveva applicato la recidiva contestata; d’altra parte, il motivo non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.