Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il 15/06/1970
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano rispettivamente
il vizio motivazionale in relazione alla affermazione della responsabilità ed al rigetto della attenuante ex art. 114 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi
di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi dell
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6
e 7 della sentenza impugnata sulla responsabilità penale ed in particolare sulla impossibilità di ricondurre la condotta di palo assunta dalla donna al concetto di
contributo eventuale, accessorio, fungibile e minimale);
che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
osservato che gli ulteriori motivi non risultano formulati in grado di appello e non sono pertanto consentiti in questa sede, violando la catena devolutiva, in base a quanto disposto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dericorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Consigliere Estensore