Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello Fissano i Confini del Giudizio
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 27 settembre 2024 offre un importante chiarimento su un principio fondamentale del processo penale: i limiti del ricorso davanti alla Suprema Corte. Questo provvedimento sottolinea come l’inammissibilità del ricorso cassazione sia una conseguenza inevitabile quando vengono sollevate questioni non precedentemente discusse nei gradi di merito, in particolare nell’atto di appello. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna a un anno e sei mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di primo grado. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello con una decisione depositata nel febbraio 2024. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Nello specifico, la difesa lamentava un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, sostenendo che i giudici di merito non avessero correttamente valutato la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma penale per la configurazione del reato contestato (il cosiddetto dolo specifico).
L’inammissibilità del Ricorso Cassazione e i suoi Principi
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione è tanto semplice quanto rigorosa: la questione relativa al dolo specifico non era mai stata sollevata come motivo di gravame nell’atto di appello.
Questo passaggio è cruciale. Il processo penale è strutturato per gradi di giudizio, e l’appello serve proprio a definire l’oggetto della controversia (il thema decidendum) che il giudice di secondo grado è chiamato a riesaminare. Se una determinata censura non viene mossa in quella sede, si considera come accettata la decisione del primo giudice su quel punto. Di conseguenza, la Corte d’Appello non aveva alcun obbligo di argomentare su un aspetto che non le era stato sottoposto. Proporre tale questione per la prima volta in Cassazione costituisce l’introduzione di un motivo nuovo, non consentito dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua pronuncia su un principio consolidato della procedura penale. I motivi di ricorso per cassazione devono riguardare le questioni già devolute al giudice dell’appello. Non è possibile ‘saltare’ un grado di giudizio, introducendo per la prima volta davanti alla Cassazione argomenti che dovevano essere esposti e discussi davanti alla Corte d’Appello. Questo garantisce l’ordine processuale ed evita che la Cassazione, giudice di sola legittimità, si trasformi in un terzo grado di merito.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma prevede che, in assenza di elementi che dimostrino l’assenza di colpa nel proporre un ricorso inammissibile, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in 3.000,00 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva deve essere completa e ben definita fin dai primi gradi di giudizio. L’atto di appello non è una mera formalità, ma il momento cruciale in cui si cristallizzano le questioni da sottoporre al riesame del giudice superiore. Omettere un motivo di gravame in appello preclude la possibilità di sollevare la stessa questione in Cassazione, con la conseguenza quasi certa di una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. Un monito sull’importanza della diligenza e della strategia processuale.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione (la valutazione del dolo specifico) che non era stata inclusa nei motivi di appello presentati alla Corte d’Appello. Non si possono introdurre motivi nuovi per la prima volta in Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione esamina sempre nel merito le questioni sollevate?
No. Prima di esaminare il merito, la Corte di Cassazione valuta se il ricorso possiede i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge. Se, come in questo caso, il ricorso presenta un vizio come la proposizione di un motivo nuovo, la Corte si ferma a questa valutazione preliminare e dichiara l’inammissibilità senza entrare nel merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TORINO il 05/08/1955
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 26 febbraio 2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 4 luglio 2023 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato NOME NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge censurando la sentenza della Corte torinese nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente l’elemento soggettivo necessario per l’integrazione del reato contestato.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto la questione con esso dedotta, insistente sul dolo specifico, non aveva formato oggetto di gravame di tal ché nulla doveva argomentare in merito la Corte di appello;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore
il Presidente