Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21951 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/07/2000
avverso la sentenza del 07/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
Idato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Pacheco COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del
Tribunale di Palmi in data 07/11/2024 che ha disposto, nei suoi confronti, l’applicazione de pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.443.000 di multa per il reato di cui all
73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per aver ritenu la Corte di appello sussistente il reato ascritto in luogo dell’illecito amministrativo di cu
75 d.P.R. cit.
Il ricorso è inammissibile.
Il gravame è stato proposto dall’imputato personalmente, anziché da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, così come necessario per effetto del combinato
disposto degli artt. 571 e 613 comma 1 cod. proc. pen. come modificati dalla legge 23/06/2017
n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017; va inoltre ribadito che il ricorso per cassazione, prop personalmente dall’imputato o dall’indagato, come nella specie, dopo l’entrata in vigore del
legge n. 103 cit., è inammissibile, a prescindere dalla data di emissione del provvediment impugnato, incidendo la modifica restrittiva relativa all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizi Sez. 3, n. 15443 del 11/01/2018, Colletti, non nnass.;Sez. 6, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780). In altri termini, con riferimento alla riforma degli artt.571 e 613 cod. proc. non viene in rilievo la .problematica relativa alla individuazione dell’actus a cui si riferisce il tempus, ma solo la corretta individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l’att impugnazione per conto dell’imputato o dell’indagato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile “de piano” ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. e a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente