Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Riguardano i Fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10499 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi proposti non denunciano vizi di legge, ma sollecitano una nuova valutazione dei fatti. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi tenta di superarli.
Il Caso: Violazione della Misura di Prevenzione
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per aver violato le prescrizioni imposte da una misura di prevenzione. Nello specifico, gli era stata contestata l’assenza dal proprio domicilio in orari non consentiti. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte, sperando in un ribaltamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali, entrambi destinati a scontrarsi con i limiti invalicabili del giudizio di Cassazione.
Primo Motivo: La Sufficienza delle Prove
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla presunta insufficienza delle prove raccolte a suo carico. L’imputato chiedeva, in sostanza, che la Corte di Cassazione riesaminasse il materiale probatorio per giungere a una diversa conclusione sulla sua responsabilità. Questa richiesta, tuttavia, è estranea alle funzioni della Suprema Corte.
Secondo Motivo: Motivazione Parziale e Nuove Doglianze
Con il secondo motivo, la difesa ha criticato la sentenza d’appello per aver basato la sua motivazione su un singolo elemento di prova, tralasciandone altri. Inoltre, ha introdotto un argomento che non era mai stato presentato nel precedente grado di giudizio. Anche questa strategia si è rivelata infruttuosa.
Le Motivazioni della Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e fondata su principi consolidati. I giudici hanno spiegato che il ricorso per cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. La Corte è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Richiedere una “rivalutazione circa la sufficienza delle prove” è un’attività preclusa in questa sede. La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza costante, sottolineando come tale richiesta si traduca in un inammissibile tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha evidenziato che non solo criticare un singolo aspetto della motivazione non è sufficiente a smontarla nella sua interezza, ma soprattutto ha rilevato che il punto sollevato non era stato dedotto nell’atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, infatti, vieta di introdurre in Cassazione questioni nuove, non sottoposte al vaglio del giudice precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione) e non su doglianze di fatto. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un’ulteriore istanza di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitiva conferma della condanna.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, non può riesaminare i fatti o la sufficienza delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione non è stato presentato nel precedente grado di appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. Come chiarito dalla Corte, l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state prospettate nei motivi di appello, salvo eccezioni non pertinenti al caso di specie.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (nella fattispecie, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché:
il primo motivo su limita a chiedere una rivalutazione circa la sufficienza delle pr necessarie a giungere ad un giudizio di responsabilità per l’assenza dal domicilio che er contestata all’imputato, quale violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione cui sottoposto, rivalutazione che è preclusa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519);
il secondo motivo da un lato è privo di idoneità a disarticolare la motivazione della senten impugnata sul giudizio di responsabilità aggredendo uno solo degli elementi di prova a carico dall’altro non risulta essere stato proposto nell’atto di appello ed incorre, quindi, nella c inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.