Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi si Basano solo sui Fatti
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno snodo cruciale nel processo penale, che definisce i confini del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta un principio fondamentale: non è possibile chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti del processo. L’analisi si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Dichiarazione di Responsabilità
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. L’unico motivo di ricorso sollevato dal difensore contestava la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado, con particolare riferimento alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti che avevano portato alla condanna.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, sostenendo che i giudici dei gradi precedenti avessero errato nel loro convincimento. Questa strategia difensiva, tuttavia, si è scontrata con i limiti strutturali del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte: il Divieto di Doglianze di Fatto
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta e si fonda su un principio consolidato della procedura penale.
La Distinzione tra Giudizio di Merito e Giudizio di Legittimità
Il nostro ordinamento prevede diversi gradi di giudizio. I primi due (Tribunale e Corte d’Appello) sono definiti ‘di merito’, poiché i giudici hanno il potere e il dovere di esaminare le prove (documenti, testimonianze, perizie) per ricostruire i fatti e decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, invece, è un ‘giudizio di legittimità’. Il suo scopo non è stabilire come sono andati i fatti, ma controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Per questo motivo, la Corte ha ribadito che l’unico motivo di ricorso, essendo costituito da ‘mere doglianze in punto di fatto’, non è consentito dalla legge in questa sede.
I giudici supremi hanno evidenziato che la sentenza della Corte d’Appello era esente da ‘vizi logici e giuridici’. Il giudice di secondo grado, infatti, aveva spiegato chiaramente le ragioni del suo convincimento, utilizzando argomenti giuridici corretti per affermare la responsabilità penale dell’imputato e la sussistenza del reato.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, la sentenza di condanna è diventata definitiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: È stata disposta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa misura serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure che attengano a reali errori di diritto o a palesi vizi di motivazione, e non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti già vagliati dai giudici di merito.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un processo davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Secondo l’ordinanza, non è consentito presentare un ricorso basato su ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia contestazioni sulla valutazione delle prove e la ricostruzione degli eventi già effettuate dai giudici dei gradi precedenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando i motivi proposti non denunciano vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, ma si limitano a criticare la valutazione dei fatti operata dal giudice del precedente grado di giudizio, proponendo di fatto una rivalutazione del merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata, come stabilito in questa ordinanza, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragio del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.