Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il 09/10/1982
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che, con riferimento ai primi due motivi di ricorso, se ne deve
rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con essi il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di
merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di
reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289);
rilevato che il terzo motivo di ricorso era stato dedotto in maniera generica in
appello, per cui nessun oner4notivazione aveva la Corte di appello sul punto;
0- osservatoll
A
a
doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello
rilevato che l’imputato non aveva indicato alcuna ragione per la quale sarebbe stato meritevole del beneficio, indicazione non presente neppure nel ricorso per cassazione, nel quale viene richiamata soltanto l’incensuratezza dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.