Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26538 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata
derubricazione del fatto contestato nel delitto di furto aggravato, si risolve prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, n
consentita in sede di legittimità. Tale doglianza si fonda, infatti, su aspet oggetto di approfondito esame da parte del giudice di merito, il quale – c
motivazione logica ed esaustiva – ha escluso i presunti vizi rilevati. In partico ai punti 1 e 2 della sentenza impugnata, il giudice ha evidenziato come
espressioni utilizzate dall’imputato, valutate nel contesto spazio-temporale in sono state pronunciate e tenuto conto della minore età della persona offes
assumono inequivocabile portata intimidatoria, tale da integrare una minaccia larvata e da qualificare pertanto lo spossessamento come realizzato mediante
violenza o minaccia, secondo la previsione dell’art. 628 cod. pen.;
osservato che la seconda doglianza, attinente al trattamento sanzionatorio
non supera la soglia di ammissibilità in quanto generica. A fronte di una pen determinata in misura prossima al minimo edittale, il ricorrente si limit contestare il percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello co affermazioni assertive, prive di concreta individuazione dei parametri violati, sen articolare specifici rilievi idonei a consentire l’effettivo esercizio del contr parte del giudice di legittimità. La censura si pone, pertanto, in contrasto quanto prescritto – a pena di inammissibilità – dall’art. 581, comma 1, lett cod. proc. pen., in ordine all’obbligo di indicare in modo chiaro e specifico le rag di doglianza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.