Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: l’importanza della specificità dei motivi quando si presenta un ricorso. L’inosservanza di questo requisito porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità ricorso cassazione, che impedisce alla Corte di esaminare la questione nel merito. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere come redigere un atto di impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il giudice di ultima istanza nel nostro ordinamento.
Tuttavia, l’atto di ricorso è stato redatto in modo da non rispettare i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la preclusione di un esame nel merito delle doglianze del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea come il mancato rispetto delle norme procedurali possa avere conseguenze economiche significative per la parte che impugna.
Le Motivazioni: Il Requisito della Specificità e l’inammissibilità ricorso cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare “in modo chiaro e specifico le ragioni di doglianza”. La Corte ha rilevato che il ricorso presentato era del tutto carente sotto questo profilo.
Le argomentazioni del ricorrente sono state definite come “affermazioni assertive, prive di concreta individuazione dei parametri violati”. In pratica, l’atto si limitava a contestare genericamente il ragionamento della Corte d’Appello senza articolare rilievi specifici e idonei a consentire un controllo di legittimità. Il ricorso era, in altre parole, un’opposizione generica e non una critica puntuale e giuridicamente fondata alla sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non riesamina i fatti del processo, ma valuta se i giudici dei gradi inferiori abbiano correttamente applicato la legge. Per fare ciò, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione quali norme sarebbero state violate e come. In assenza di tali specificazioni, il ricorso si trasforma in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita. La mancanza di specificità ha quindi reso impossibile per la Corte esercitare la sua funzione, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità ricorso cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per ogni difensore e per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La redazione dell’atto di impugnazione è un’attività che richiede la massima precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la sentenza impugnata.
È necessario:
1. Analizzare approfonditamente la sentenza: Individuare con esattezza gli errori di diritto o i vizi di motivazione.
2. Argomentare in punto di diritto: Articolare censure specifiche, citando le norme violate e spiegando perché la decisione del giudice di merito è errata.
3. Evitare affermazioni generiche: Le contestazioni devono essere concrete e supportate da riferimenti precisi agli atti processuali.
In definitiva, un ricorso superficiale o assertivo è destinato a essere dichiarato inammissibile. Ciò non solo comporta un esito negativo per il cliente ma anche un aggravio di spese. La diligenza e la perizia tecnica nella stesura degli atti processuali si confermano, ancora una volta, elementi imprescindibili per una difesa efficace.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità richiesti dalla legge. Il ricorrente si è limitato a formulare affermazioni generiche e assertive, senza indicare in modo chiaro e preciso le ragioni della sua contestazione e i parametri di legge che sarebbero stati violati dalla Corte d’Appello.
Cosa prevede l’articolo 581 del codice di procedura penale in merito ai ricorsi?
L’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione chiara e specifica delle ragioni di doglianza. Questo significa che non basta contestare una sentenza, ma è necessario spiegare dettagliatamente perché si ritiene che sia sbagliata dal punto di vista legale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 13/11/1988
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancata
derubricazione del fatto contestato nel delitto di furto aggravato, si risolve prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, n
consentita in sede di legittimità. Tale doglianza si fonda, infatti, su aspet oggetto di approfondito esame da parte del giudice di merito, il quale – c
motivazione logica ed esaustiva – ha escluso i presunti vizi rilevati. In partico ai punti 1 e 2 della sentenza impugnata, il giudice ha evidenziato come
espressioni utilizzate dall’imputato, valutate nel contesto spazio-temporale in sono state pronunciate e tenuto conto della minore età della persona offes
assumono inequivocabile portata intimidatoria, tale da integrare una minaccia larvata e da qualificare pertanto lo spossessamento come realizzato mediante
violenza o minaccia, secondo la previsione dell’art. 628 cod. pen.;
osservato che la seconda doglianza, attinente al trattamento sanzionatorio
non supera la soglia di ammissibilità in quanto generica. A fronte di una pen determinata in misura prossima al minimo edittale, il ricorrente si limit contestare il percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello co affermazioni assertive, prive di concreta individuazione dei parametri violati, sen articolare specifici rilievi idonei a consentire l’effettivo esercizio del contr parte del giudice di legittimità. La censura si pone, pertanto, in contrasto quanto prescritto – a pena di inammissibilità – dall’art. 581, comma 1, lett cod. proc. pen., in ordine all’obbligo di indicare in modo chiaro e specifico le rag di doglianza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.