Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’ANNUNZIATA NOME nato a NAPOLI il 30/06/1987
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso con cui, in termini alquanto vaghi, si
contestano presunti vizi motivazionali in cui sarebbero incorsi i giudici di appello in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all’odiern
ricorrente, risulta generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 581, comma 1, lett.
c)
cod. proc. pen. in quanto, a fronte di congrue e non illogiche argomentazioni, con cui la Corte, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella
giurisprudenza di legittimità, ha disatteso gli assunti difensivi posti a base della richiesta di assoluzione dell’odierno ricorrente (si veda in particolare pag. 3 della
impugnata sentenza), esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, in proposito, giova ricordare che «la funzione tipica dell’impugnazione è
quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.