Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29027 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Noia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussisten dell’elemento soggettivo del reato e il mancato riconoscimento dell’ipot attenuata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammiss dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manca di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’ap meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 4);
considerato che il secondo motivo, inerente all’omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato;
che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (cfr.: Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME Paoli, Rv. 277495-01);
che, inoltre, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 157, 161 e 648 cod. pen., dovendosi avere riguardo al massimo della pena edittale e all’aumento di un quarto per l’interruzione, il termine decennale non era ancora decorso al momento della pronuncia impugnata;
che, peraltro, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr.: Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.