Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIPARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con í quali si contesta l’affermazione ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all’art. bis cod. pen., nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad ess privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive in punto di prova della responsabili tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternat ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergen processuali valorizzate dai giudicanti;
che, quanto alla dosimetria della pena, trattandosi di esercizio del discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazion sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio ragionamento manifestamente illogico;
che, in particolare, l’uso del potere discrezionale non deve esser espressamente giustificato nell’ipotesi in cui venga irrogata una pena in misu corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumer anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall’art cod. pen.;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tusha Rv. 266591; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 276096), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.