Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un rigore tecnico e una precisione argomentativa che non lasciano spazio a lamentele generiche. L’inammissibilità del ricorso è una delle conseguenze più severe per chi non rispetta il principio di specificità dei motivi, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo principio impone all’appellante di non limitarsi a esprimere un dissenso generico, ma di costruire una critica puntuale e motivata del provvedimento che intende contestare. Analizziamo insieme un caso pratico che illustra perfettamente questa dinamica.
Il Caso in Analisi: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato una condanna a carico di un imputato per un reato specifico. In particolare, i giudici di secondo grado avevano dichiarato il non doversi procedere per un’accusa di furto aggravato a causa del difetto di querela, ma avevano mantenuto la condanna per un’altra violazione di legge, rideterminando la pena.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questo è un punto cruciale in molti processi penali, poiché il riconoscimento di tali circostanze può portare a una significativa riduzione della pena.
La Decisione della Suprema Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se le attenuanti generiche fossero o meno meritate), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale.
Secondo gli Ermellini, il motivo presentato era “patentemente privo della necessaria specificità”. In altre parole, l’imputato non aveva mosso una critica effettiva e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, ma si era limitato a formulare “enunciati del tutto assertivi”. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi discussione sul contenuto della richiesta.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nell’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso, un caposaldo della procedura penale. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti nella loro interezza. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Perché questo controllo sia possibile, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione quali sono gli errori (di diritto o di logica) commessi dal giudice precedente e perché. Un motivo di ricorso generico, che si limita a riproporre una richiesta già respinta senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, è considerato inefficace.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’evidente inammissibilità del ricorso denota un profilo di colpa da parte del ricorrente. Per tale ragione, conformemente all’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale: un ricorso, specialmente in sede di legittimità, deve essere un’analisi tecnica e puntuale, non una semplice lamentela. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è essenziale che l’atto di impugnazione individui chiaramente i vizi della decisione precedente e li articoli attraverso argomentazioni logico-giuridiche pertinenti. Affidarsi a motivi generici e assertivi non solo è inutile ai fini del giudizio, ma espone anche al rischio concreto di subire ulteriori sanzioni economiche. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sulla costruzione di una critica specifica e circostanziata, unico strumento per dialogare efficacemente con la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e privo della necessaria specificità. L’appellante si è limitato a formulare enunciati assertivi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza muovere una critica concreta e argomentata alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A causa della palese inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere ‘specifico’?
Significa che il ricorso non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve indicare in modo preciso e dettagliato le parti della sentenza che si criticano e le ragioni di diritto o di logica per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato. Deve essere una critica mirata e non una semplice riproposizione delle proprie tesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31288 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 31 ottobre 2023 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4, cod. p non potendo l’azione penale esser proseguita per difetto di querela, con conseguente rideterminazione della pena, e ne confermato la condanna per il reato di cui all’art. 4, I. n. 110 1975;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale è stato denunciato il vizio motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non muove un’effettiva critica nei confront del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01) ma contiene enunciati del tutto assertivi;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.