Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono una Semplice Ripetizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 7 giugno 2024, offre un chiaro esempio pratico di un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità ricorso cassazione quando i motivi addotti sono meramente riproduttivi di questioni già decise. Questa decisione sottolinea i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi propone un appello privo dei requisiti di legge. Analizziamo insieme il caso e le sue implicazioni.
Il Contesto Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, sperando in una riforma della condanna. Tuttavia, come vedremo, l’esito non è stato quello sperato, proprio a causa della modalità con cui è stato formulato il ricorso.
La Valutazione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per la palese inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede in una constatazione precisa: i motivi presentati dalla difesa non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Al contrario, si limitavano a riproporre le stesse censure e doglianze già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza di secondo grado aveva fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove emerse nel processo. Non erano presenti quelle ‘manifeste incongruenze logiche’ che sole avrebbero potuto giustificare un intervento della Cassazione. La Corte ha specificato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Profili Specifici di Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza ha inoltre affrontato punti specifici sollevati dal ricorrente, confermando la correttezza della decisione d’appello. In particolare, è stata ribadita l’irrilevanza di una specifica condotta dell’imputato, già valutata dai giudici di merito. Allo stesso modo, è stata ritenuta corretta la decisione di non compensare le spese legali in favore della parte civile. La motivazione di quest’ultima scelta si basava sulla ‘sostanziale soccombenza’ del ricorrente, un principio secondo cui chi perde la causa deve farsi carico delle spese legali della controparte.
Le Motivazioni
La motivazione principale dietro la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione è il divieto di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore valutazione dei fatti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è logicamente argomentata e immune da vizi di legge. Proporre un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già disattese, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, equivale a chiedere alla Corte un compito che non le spetta. Questa prassi, definita ‘motivi riproduttivi’, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare precise violazioni di legge o vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice, e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove. Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma la funzione nomofilattica della Cassazione e la necessità di un approccio rigoroso nella formulazione dei motivi di ricorso.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito, senza presentare vizi di legittimità rilevanti per la Corte.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del caso?
No, la Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti. Ha ritenuto che le argomentazioni dei giudici di merito fossero giuridicamente corrette, puntuali, coerenti e prive di manifeste incongruenze logiche, rendendo quindi inammissibile un appello basato su una diversa valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricors .o proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa dirett a ribadire ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggett del reato contestato (anche con specifico riguardo alla finalizzazione della condotta, si veda pag. 3 e in particolare pag. 4 primo capoverso), alla indifferenza del rilievo prospettato riguardo alla condotta del 31 gennaio 2019 ( si veda il secondo capoverso di pag. 4), alla negat compensazione delle spese liquidate in favore della parte civile ( coerentemente fondata sulla sostanziale soccombenza del ricorrente rispetto agli snodi essenziali dell’imputazione);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condCOGNOME il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.