Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11675 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11675 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
rilevato che il motivo di ricorso proposto Ł del tutto reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emerge dalla lettura del riepilogo dei motivi di appello (pag. 3) e dalla esplicita motivazione della Corte di appello sul tema devoluto (pag. 5 e seg. dove sono state analizzate tutte le censure difensive in modo specifico e dove Ł stata ricostruita in modo puntuale, sulla base della documentazione acquisita e delle univoche e chiare dichiarazioni della persona offesa, la condotta ascritta) (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);
considerato che con tale motivo, articolato in modo aspecifico, il ricorrente tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essere conseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);
atteso che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.