Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE nato a NISCEMI il 22/03/1977
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Letto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconosciment
Rilevato della fattispecie attenuata dell’art. 648 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi ch
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerar
non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di un critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato assorbimento della ritenuto
fattispecie di cui al capo sub g) in quella di rapina di cui all’art. 648 cod. pen. è inammissi quanto anch’esso reiterativo dei motivi già dedotti in appello e, per di più, generico per
fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma
1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ra argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazio circa la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) non è deducibile in q reiterativo dei motivi dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito;
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha riconosciuto la corretta concessione delle circostanze attenuan generiche ad opera del G.U.P. in giudizio di equivalenza (si veda pag. 5);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.