Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19940 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19940 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAZZA il 23/08/1972
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
considerato ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 131
bis cod. pen., è inammissibile
poiché inerente al giudizio di colpevolezza, benché sorretto da sufficiente e illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, i
particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulle ragioni ostativ bis
riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità
ex art. 131
cod. pen.);
che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione d ritenuto
cod. proc. pen., è
legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 545
bis manifestamente infondato, non essendovi onere motivazionale sul punto
sollevato, in assenza di istanza di sostituzione della pena o di manifestazion consenso;
infine che in relazione all’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., considerato
prospetta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello pertanto inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince da riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnat rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Con igliere Estensore