Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi non sono stati proposti in appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, confermando un principio cardine del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per motivi non sollevati nel precedente grado di giudizio. La Suprema Corte ha ribadito che il perimetro del controllo di legittimità è definito dalle questioni già devolute al giudice d’appello, impedendo l’introduzione di censure nuove e tardive.
I fatti del caso: la contestazione della confisca
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La pronuncia era stata emessa a seguito di un procedimento penale per reati legati agli stupefacenti, definito con le forme previste dall’art. 599 bis del codice di procedura penale. L’imputato, tramite il suo ricorso, lamentava la violazione dell’art. 240 bis del codice penale e la conseguente mancata restituzione di una somma di denaro che gli era stata sequestrata. La sua tesi era che la confisca di tale somma fosse illegittima.
Inammissibilità ricorso Cassazione: La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato un vizio procedurale insuperabile: la questione della confisca del denaro non era mai stata sollevata nei motivi di appello. La difesa aveva introdotto questa specifica censura per la prima volta direttamente nel giudizio di legittimità.
Il divieto di ‘nova’ nel giudizio di legittimità
Il principio applicato dalla Corte è fondamentale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Di conseguenza, le parti non possono presentare argomentazioni o contestazioni (i cosiddetti ‘nova’) che non siano state precedentemente sottoposte all’esame del giudice d’appello. Permettere il contrario significherebbe snaturare la funzione della Corte Suprema e violare il principio del doppio grado di giurisdizione.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria e si fonda su un unico, decisivo punto. I giudici hanno osservato che, dall’analisi dei motivi di appello originari, non emergeva alcuna contestazione specifica riguardo alla confisca del denaro. Poiché tale censura non era stata devoluta alla Corte d’Appello, essa non poteva essere validamente proposta per la prima volta in sede di legittimità. L’inerzia della parte nel sollevare la questione nel momento processuale corretto ha precluso la possibilità di discuterla davanti alla Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale di una strategia difensiva completa e tempestiva. Ogni questione, sia di fatto che di diritto, deve essere sollevata con i motivi di appello, che definiscono in modo irrevocabile l’ambito della discussione per i successivi gradi di giudizio. Omettere una censura in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente l’opportunità di farla valere. La decisione riafferma la natura del ricorso per Cassazione come strumento di controllo della legalità delle decisioni impugnate, e non come un’ulteriore occasione per riesaminare il merito della vicenda o per introdurre tardivamente nuove doglianze.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione relativa alla confisca del denaro non era stata sollevata nei motivi del precedente ricorso in appello, ma è stata presentata per la prima volta nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
È possibile presentare nuove censure per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità una censura che non sia stata specificamente inclusa nei motivi del precedente grado di giudizio, come l’appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 07/03/1991
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso di NOMECOGNOME che contesta la violazione di legge in relazione all’art. 240 bis cod.pen. e alla mancata restituzione della somma di , ienaro sequestrata all’imputato nel procedimento penale definito con sentenza enessa ai sensi dell’art. 599 bis cod.pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 comri, i 4, comma 2 d.P.R. 309 del 190, è inammissibile perché dagion contestato riep li: go dei motivi di appello, non risulta censurata la confisca del denaro, censura che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibh, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
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Il Presidente