Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi Specifici
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza dei motivi di appello determinino il successo o il fallimento di un’impugnazione. Comprendere l’inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per chiunque si approcci al mondo della giustizia penale. In questo caso, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione, non perché fosse colpevole, ma perché il suo ricorso era proceduralmente errato.
Il Caso: Un Ricorso Respinto dalla Suprema Corte
Un cittadino, condannato dalla Corte d’Appello di Genova, ha presentato ricorso per Cassazione basandolo su due motivi principali. Con il primo, contestava la valutazione della prova relativa agli elementi oggettivi del reato. Con il secondo, lamentava il mancato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della colpevolezza, ha esaminato preliminarmente la validità del ricorso stesso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. Questa decisione non è una sottigliezza tecnica, ma la conseguenza diretta di principi cardine del nostro sistema processuale.
Analisi dei Motivi: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, riscontrando in entrambi vizi insanabili che hanno condotto a una declaratoria di inammissibilità.
Il Primo Motivo: L’Introduzione di una Questione Nuova
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché, oltre a essere generico, introduceva una questione — l’idoneità della minaccia — che non era stata specificamente sollevata nei motivi di appello. Il codice di procedura penale (art. 606, comma 3) vieta di presentare in Cassazione motivi non dedotti in appello. Questo principio serve a garantire che il processo si sviluppi in modo ordinato, impedendo alle parti di ‘riservare’ argomenti per l’ultimo grado di giudizio. La Corte ha sottolineato che l’imputato avrebbe dovuto contestare la sentenza di appello laddove questa avesse omesso di riportare correttamente i motivi di gravame, cosa che non è stata fatta.
Il Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. Ciò significa che la Corte ha ritenuto la contestazione priva di qualsiasi fondamento. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emergeva che i giudici d’appello avevano ampiamente e logicamente motivato le ragioni per cui non ritenevano applicabile l’art. 131-bis c.p., e tali motivazioni non presentavano alcun vizio logico o giuridico censurabile in sede di legittimità.
L’Inammissibilità Ricorso Cassazione e le sue Conseguenze
La declaratoria di inammissibilità ha conseguenze significative. Innanzitutto, impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza delle accuse. In secondo luogo, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infine, la legge prevede il pagamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, una sanzione volta a scoraggiare ricorsi pretestuosi o palesemente infondati.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri del diritto processuale penale. Il primo è il principio di ‘devoluzione’, secondo cui il giudice d’appello può decidere solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente impugnati. Di conseguenza, non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione una questione non dibattuta in appello. Il secondo pilastro riguarda il controllo di legittimità della Cassazione sulla motivazione: la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare se la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello sul diniego dell’art. 131-bis è stata ritenuta immune da tali vizi.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole severe che non possono essere ignorate. L’inammissibilità ricorso Cassazione non è solo un ostacolo procedurale, ma una garanzia di efficienza e ordine del sistema giudiziario. Per gli operatori del diritto, emerge la necessità di formulare motivi di appello completi e specifici, e di presentare in Cassazione solo censure fondate su reali vizi della sentenza impugnata. Per il cittadino, è la conferma che il percorso della giustizia richiede precisione e competenza tecnica in ogni sua fase.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo sollevava una questione nuova, non presentata in appello, violando l’art. 606, comma 3, c.p.p., e il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘nuovo’ e perché non è ammesso in Cassazione?
Un motivo è ‘nuovo’ se introduce una questione non specificamente dedotta nei motivi di appello. Non è ammesso in Cassazione perché il processo deve seguire un ordine logico e le questioni devono essere prima sottoposte al giudice d’appello per garantire il doppio grado di giurisdizione di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a HO CHI MINH( VIETNAM) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi oggettivi del reato, oltre ad essere privo di concreta specificità e in fatto, introduce una questione, l’idoneità della minaccia, che non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 6);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 8 e 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.