Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi d’Appello Contano
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sulla procedura penale, ribadendo un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza: la specificità e la tempestività dei motivi di gravame. Con la sua decisione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un imputato, poiché la doglianza sollevata non era stata precedentemente sottoposta al vaglio della Corte d’Appello. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze, proponeva ricorso per Cassazione. L’unico motivo di ricorso si concentrava su un presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’applicazione di una circostanza aggravante, specificamente quella prevista dall’art. 61, n. 5 del codice penale. L’imputato lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato la sussistenza di tale aggravante.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una regola procedurale cardine, sancita dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che i motivi di ricorso non possono essere presentati per la prima volta in sede di legittimità se non sono stati precedentemente dedotti come motivi di appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la censura relativa alla circostanza aggravante non era stata sollevata dall’imputato nel suo atto di appello. I giudici di legittimità hanno rilevato che dal riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nella stessa sentenza d’appello impugnata, non emergeva alcuna contestazione su quel punto specifico.
Questo principio, noto come effetto devolutivo dell’appello, delimita il potere del giudice superiore: egli può decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte dalle parti. Introdurre un nuovo argomento direttamente in Cassazione costituirebbe una violazione di questa regola, poiché priverebbe il processo di un grado di giudizio sul punto. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
La Corte ha inoltre precisato che, se il ricorrente avesse ritenuto incompleto o non corretto il riepilogo dei motivi riportato nella sentenza d’appello, avrebbe dovuto contestarlo specificamente nel suo ricorso, cosa che non è avvenuta. Di conseguenza, il motivo è stato considerato nuovo e, come tale, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale di una strategia difensiva attenta e completa sin dai primi gradi di giudizio. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere meticolosamente identificato e articolato nell’atto di appello. Omettere una doglianza in questa fase significa, di fatto, rinunciare a farla valere in futuro, con il rischio di vedere il proprio ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile. La pronuncia serve da monito: la forma e la tempestività nel processo penale sono sostanza, e un errore procedurale può precludere l’esame di questioni potenzialmente decisive per l’esito del giudizio, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato, riguardante un difetto di motivazione su una circostanza aggravante, non era stato precedentemente presentato come motivo di appello nel secondo grado di giudizio, come invece prescrive la legge.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza e della normativa di riferimento (art. 606, comma 3, c.p.p.), non è consentito presentare in Cassazione motivi che non siano stati prima dedotti con l’atto di appello. Farlo comporta l’inammissibilità del ricorso su quel punto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre al rigetto del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa emersa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia il difetto di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’ari:. 61 n. 5 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretl:o;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Pre ‘dente