Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Regola dei Motivi Nuovi
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla sostanza delle argomentazioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 3571 del 2024, ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per motivi non sollevati nel precedente grado di giudizio. Questa decisione evidenzia l’importanza di una strategia difensiva completa e tempestiva sin dall’appello.
Il Caso: La Richiesta di Attenuanti Generiche solo in Cassazione
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo la condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale. Tuttavia, dall’analisi degli atti processuali è emerso un dettaglio cruciale: questa specifica censura non era mai stata sollevata nell’atto di appello. L’imputato, in sostanza, ha cercato di introdurre una nuova argomentazione difensiva direttamente davanti alla Suprema Corte.
La Decisione sulla Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha applicato rigorosamente il combinato disposto degli articoli 603, comma 6, e 609, comma 2, del codice di procedura penale. Questi articoli stabiliscono un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione può decidere solo su questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Poiché la richiesta di attenuanti generiche poteva e doveva essere presentata alla Corte d’Appello, la sua proposizione per la prima volta in sede di legittimità costituisce un motivo nuovo e, come tale, inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto di “Ius Novorum” nel Giudizio di Legittimità
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio del cosiddetto “effetto devolutivo” dell’appello, secondo cui il giudice di secondo grado esamina solo i punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati dall’appellante. Le questioni non sollevate si intendono accettate e non possono essere riproposte nel successivo grado di giudizio di legittimità.
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Permettere di introdurre motivi nuovi in questa sede snaturerebbe la sua funzione, trasformandola in un’ulteriore istanza di valutazione dei fatti. La norma mira a garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo, evitando che le parti possano “riservare” argomenti difensivi per sfruttarli strategicamente solo nell’ultimo grado di giudizio. Nella fattispecie, il ricorrente non aveva dedotto alcuna censura sul tema delle circostanze attenuanti generiche nell’atto di appello, precludendosi così la possibilità di farlo esaminare dalla Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica per la strategia processuale. È essenziale che l’atto di appello sia formulato in modo completo ed esaustivo, articolando tutti i possibili motivi di contestazione della sentenza di primo grado, sia in punto di fatto che di diritto. Omettere una doglianza in appello significa, nella maggior parte dei casi, rinunciarvi definitivamente. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche una condanna economica per il ricorrente, aggravando la sua posizione. Pertanto, un’attenta e previdente redazione degli atti di impugnazione è un passaggio cruciale per tutelare efficacemente i diritti dell’imputato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che non era stata dedotta nel precedente atto di appello. La Corte di Cassazione non può esaminare motivi proposti per la prima volta in quella sede se potevano essere presentati nel grado precedente.
Quali norme procedurali sono state applicate per decidere sull’inammissibilità?
La Corte ha basato la sua decisione sul combinato disposto degli articoli 603, comma 6, e 609, comma 2, del codice di procedura penale. Queste norme limitano la cognizione della Corte di Cassazione alle sole questioni che non era possibile sollevare nel giudizio di appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3571 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di inammissibilità perché non consentito ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 603, comma 6, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in forza del quale la Corte di cassazione decide solo le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Nella specie risulta dagli atti che il ricorrente non aveva nell’atto di appello dedotto alcuna censura in tema di circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.