Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Non Superano il Vaglio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sui requisiti procedurali per un ricorso efficace. La decisione affronta il tema cruciale della inammissibilità ricorso Cassazione, chiarendo perché la mera ripetizione di argomenti già discussi e l’introduzione di nuove questioni non sono consentite in sede di legittimità. Questo caso serve come monito sull’importanza di strutturare un’impugnazione con motivi specifici e pertinenti fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato nei gradi di merito per un reato contro il patrimonio. La difesa aveva proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, sollevando diverse questioni relative sia alla valutazione della responsabilità penale sia al trattamento sanzionatorio. In particolare, si contestava la motivazione della sentenza di secondo grado e si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso presentati dalla difesa, dichiarandoli tutti inammissibili per diverse ragioni procedurali, che meritano un’analisi approfondita.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione con cui era stata affermata la responsabilità dell’imputato. La Corte ha rilevato che tale motivo era una semplice e ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni, ma deve svolgere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della decisione impugnata. In mancanza di ciò, il motivo è considerato solo ‘apparente’ e, quindi, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Confusione tra Consumazione del Reato e Ravvedimento
Con il secondo motivo, la difesa aveva tentato di valorizzare una condotta successiva al reato. La Corte ha ritenuto tale prospettazione manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito la distinzione fondamentale tra il momento in cui il reato si è perfezionato, che è irreversibile, e le conseguenze ‘post delictum’. Sebbene una condotta successiva positiva possa avere un rilievo (e in questo caso era già stata valutata per escludere una provvisionale), essa non può eliminare il reato già commesso né essere confusa con un ‘recesso attivo’.
Il Terzo Motivo: L’Introduzione di Nuove Censure in Sede di Legittimità
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente processuale. La Corte ha evidenziato che questa doglianza non era mai stata sollevata come motivo di appello nel giudizio di secondo grado. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, vieta di presentare in Cassazione motivi che non siano stati previamente dedotti in appello. Questa regola garantisce la corretta progressione del giudizio e impedisce che la Cassazione diventi un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone alla parte che impugna di confrontarsi criticamente con la decisione contestata, non di riproporre argomenti già vagliati. In secondo luogo, il principio della devoluzione, secondo cui il giudice dell’impugnazione può decidere solo sulle questioni specificamente sollevate nei motivi. Infine, la regola che impedisce di introdurre per la prima volta in Cassazione doglianze non presentate in appello, preservando la natura della Corte di legittimità come giudice della corretta applicazione della legge e non dei fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con chiarezza che l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti procedurali. La decisione di inammissibilità del ricorso in Cassazione e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria servono da promemoria per gli operatori del diritto: un ricorso, per essere efficace, deve essere mirato, specifico e rispettoso delle preclusioni processuali. Non è una sede per rimettere in discussione l’intero merito della vicenda, ma solo per contestare vizi di legittimità della sentenza impugnata, sulla base di motivi correttamente e tempestivamente formulati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il motivo principale del ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché costituiva una semplice ripetizione (‘pedissequa reiterazione’) delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile chiedere le attenuanti generiche per la prima volta in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che tale motivo è inammissibile perché, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile sollevare in sede di legittimità censure che non siano state previamente dedotte come motivo di appello.
Una condotta positiva dopo il reato può annullare il reato stesso?
No, la Corte ha chiarito che una condotta tenuta ‘post delictum’ (dopo il reato) non può annullare un reato che si è già perfezionato. Tuttavia, tale condotta può essere valutata positivamente dal giudice per altri fini, come in questo caso è avvenuto per l’esclusione della provvisionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a QUARTU SANT’ELENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che la censura svolta in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo risulta reiterativa del motivo di appello, non confrontandosi con le ragioni in forza delle quali la Corte di merito ha escluso qualsiasi profilo “distonico” nella condotta dell’imputato di avere poi venduto la merce rubata presso un rivenditore autorizzato (si vedano in particolare pag. 11 e 12);
ritenuto quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva in quanto il ricorrente confonde l’evento del reato, già ritenuto perfezionato e, dunque, non “emandabile” con un recesso attivo, con le ulteriori conseguenze post delictum, il cui positivo rilievo risulta essere stato apprezzato ai fini della esclusione della provvisionale;
ritenuto che il terzo motivo con cui deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., né a verbale dell’udienza del 31/5/23;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed All’a somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente