Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando un Motivo Dimenticato in Appello è Fatale
L’esito di un processo penale dipende spesso dalla corretta articolazione delle difese in ogni grado di giudizio. Un’omissione o un errore strategico nel giudizio di appello possono precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come l’inammissibilità del ricorso in Cassazione possa derivare direttamente dalla mancata proposizione di uno specifico motivo nel precedente grado di giudizio, cristallizzando di fatto la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi. Con il primo, lamentava un vizio di ‘travisamento della prova’, sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente gli elementi probatori a suo carico. Con il secondo motivo, invece, contestava la mancata applicazione dell’istituto della ‘continuazione’ tra i reati per cui era stato condannato, un istituto che avrebbe potuto comportare un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di totale inammissibilità del ricorso. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata su aspetti prettamente procedurali, che si sono rivelati insormontabili per la difesa.
Analisi del Primo Motivo: il Travisamento della Prova
Per quanto riguarda la censura relativa al travisamento della prova, la Corte ha ribadito un principio consolidato: tale vizio può essere fatto valere in sede di legittimità solo se l’errore del giudice di merito è così palese e decisivo da disarticolare l’intero percorso logico della motivazione. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che le argomentazioni del ricorrente si risolvessero in una semplice richiesta di rilettura alternativa delle prove, un’operazione non consentita in Cassazione, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Inammissibilità ricorso Cassazione per il Secondo Motivo
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte ha rilevato che la questione della continuazione non era mai stata sollevata come specifico motivo di gravame nel giudizio di appello. Questa omissione si è rivelata fatale. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce infatti, a pena di inammissibilità, che i motivi non dedotti in appello non possono essere proposti per la prima volta con il ricorso per Cassazione. La Corte ha sottolineato che il ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, contestare la completezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza d’appello, ma non poteva introdurre una doglianza completamente nuova in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri del nostro sistema processuale. Il primo è il rispetto del principio devolutivo, secondo cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte (‘tantum devolutum quantum appellatum’). Introdurre un motivo nuovo in Cassazione violerebbe tale principio, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il secondo pilastro è la funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un ‘super-giudice’ dei fatti, ma un organo di controllo sulla legalità delle decisioni dei giudici di merito. Permettere al ricorrente di sollevare questioni sempre nuove ad ogni grado di giudizio creerebbe incertezza e minerebbe la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: l’atto di appello deve essere redatto con la massima cura e completezza. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado, sia esso di fatto o di diritto, deve essere chiaramente articolato e argomentato. Dimenticare un motivo o decidere di non proporlo in appello significa, nella maggior parte dei casi, perderlo per sempre. La strategia processuale deve essere definita sin dall’inizio, poiché le porte del giudizio di Cassazione si aprono solo per contestare i vizi della sentenza di secondo grado, non per rimediare alle omissioni della difesa.
Perché il primo motivo di ricorso, sul travisamento della prova, è stato respinto?
È stato respinto perché la Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non dimostrassero un errore decisivo capace di invalidare il ragionamento della sentenza impugnata, ma rappresentassero un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Qual è la ragione principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La ragione determinante per l’inammissibilità del ricorso in Cassazione è stata la mancata proposizione del secondo motivo, relativo alla continuazione, nel precedente giudizio d’appello. Questa omissione viola l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che preclude la possibilità di presentare motivi nuovi in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25381 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, nonché la memoria depositata dalla difesa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del ”devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza della documentazione indicata risolvendosi le censure proposte in una lettura alternativa non consentita in questa sede, che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) complessivamente valutata;
considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta l’erronea applicazione dell’istituto della continuazione non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente