Inammissibilità Ricorso Cassazione: quando i motivi sono solo una ripetizione
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più insidiosi del processo penale. Con la recente ordinanza n. 1130/2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile accedere al giudizio di legittimità riproponendo semplicemente le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i limiti e le condizioni di accesso alla Corte di Cassazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di condanna, portando le sue ragioni dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione nella speranza di ottenere un annullamento della pronuncia.
L’Analisi della Corte: L’ostacolo dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno riscontrato che le censure mosse dal ricorrente non erano altro che una mera riproduzione dei profili già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
In particolare, il ricorso si fondava su due punti principali, già discussi e disattesi in secondo grado:
1. La presunta sussistenza di uno stato di necessità.
2. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Corte ha sottolineato che riproporre tali argomenti, senza sollevare specifiche critiche sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione della sentenza impugnata, equivale a chiedere ai giudici di legittimità un nuovo giudizio di merito, compito che esula completamente dalle loro funzioni.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si basa su un principio cardine della procedura penale: il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Un ricorso è considerato ammissibile solo se denuncia vizi specifici della sentenza impugnata, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto logico e manifesto nella motivazione. Quando, come nel caso di specie, un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze già vagliate, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente, esso si rivela privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario che richiede un elevato livello di tecnicismo. Non è una terza istanza di giudizio dove poter semplicemente sperare in una diversa valutazione dei fatti. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è essenziale che i motivi di impugnazione siano nuovi, specifici e incentrati su reali vizi di legittimità della decisione contestata. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre motivi di censura (come lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto) che erano già stati adeguatamente valutati e respinti con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in materia penale?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in Euro 3.000.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi argomenti discussi in Appello?
Non è possibile se ci si limita a riproporli in modo identico. Il ricorso per Cassazione deve denunciare vizi di legittimità, cioè specifici errori di diritto o di motivazione commessi dal giudice precedente, e non può essere un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1130 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 16/03/1993
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTI)
k:i4,t.p -rAcd.:A/3,vo
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOMEvverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dal sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già ade vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si dello Stato di necessità pagina due e Sull’assenza dei presupposti di cui all’art. pen. pag.3);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.