Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Non Bastano
L’ordinanza n. 6911/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la precisione e la pertinenza dei motivi siano cruciali per superare il vaglio di ammissibilità. L’esito del giudizio di legittimità spesso non dipende dall’entrare nel merito della questione, ma dal rispettare i rigidi paletti formali e sostanziali imposti dalla legge. Questo caso evidenzia come l’inammissibilità ricorso Cassazione sia una conseguenza diretta della presentazione di motivi non consentiti, ribadendo l’importanza di una strategia difensiva mirata e tecnicamente ineccepibile.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Torino decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue censure si concentravano principalmente sulla motivazione addotta dai giudici di secondo grado per giustificare la misura della pena inflitta. Sostanzialmente, il ricorrente riteneva che la decisione fosse carente sotto il profilo argomentativo. Oltre a ciò, venivano sollevate ulteriori critiche relative alla valutazione della recidiva e al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla natura dei motivi proposti. La Corte ha stabilito che le argomentazioni della difesa non rientravano tra quelle che la legge consente di far valere in sede di legittimità, ovvero davanti alla Cassazione.
Approfondimento sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di considerazioni tecniche precise, che meritano un’analisi dettagliata per comprendere appieno la portata del provvedimento.
Motivazione della Pena Ritenuta Adeguata
Il principale motivo di ricorso, relativo alla giustificazione della pena, è stato ritenuto immediatamente infondato. Secondo gli Ermellini, la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’. La Corte territoriale aveva inoltre condotto un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’. Di fronte a una motivazione ritenuta completa e logica, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è solo verificare l’esistenza e la coerenza della motivazione, non la sua condivisibilità.
Genericità delle Altre Censure
Anche le altre censure, relative alla recidiva e al bilanciamento delle circostanze, sono state respinte perché formulate in modo non adeguato. La Corte ha rilevato che tali critiche non trovavano ‘puntuale e specifico riscontro’ nei motivi presentati nell’atto di appello. In altre parole, il ricorrente non aveva indicato con precisione quali aspetti erano stati trascurati o mal valutati dalla Corte d’Appello, rendendo la sua doglianza generica e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea come un ricorso in Cassazione non sia un terzo grado di giudizio nel merito, ma un rigoroso controllo di legittimità. Proporre motivi non consentiti o formulati in modo generico non solo è inutile ai fini di una riforma della sentenza, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non illogica, e che le altre censure fossero generiche e non adeguatamente specificate.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità?
Significa che il motivo sollevato non riguarda una violazione di legge o un vizio di motivazione (come l’illogicità o la contraddittorietà), ma tende a richiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, attività che è preclusa in questo grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto la doglianza legata alla motivazione spesa nel giustif la misura della pena irrogata appare immediatamente smentita dal tenore della sentenza gravata che sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame del deduzioni difensive mentre le altre censure che emergono dallo sviluppo argomentativo del ricorso ( non coerenti al tenore letterale della rubrica inerente all’unico motivo prospet afftti alla tenuta motivazionale delle decisioni rese in ordine alla recidiva e al bilanciame circostanze non trovano puntuale e specifico riscontro tra i motivi devoluti dal gravame di mer ( ne’ la difesa ne ha indicato i tratti pretermessi dalla Corte del merito);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.