Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19525 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 11/03/1975
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge
e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico del ricorrente per il reato di cui all’art. 512bis cod. pen., deve ritenersi reiterativo e
manifestamente infondato poiché meramente riproduttivo di profili di censura già
ampiamente valutati dalla Corte di merito, nella parte della motivazione in cui correttamente afferma la sussistenza dell’elemento psicologico del reato tenendo
in considerazione le modalità di esecuzione della condotta posta in essere nonché
la strettissima relazione, anche di natura familiare, con NOME (stante una condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 416bis);
che pertanto la corte di appello risulta avere fondato l’affermazione di responsabilità sulla corretta valutazione di molteplici elementi di fatto costituiti sia
dalle accertate relazioni familiari tra i vari soggetti interessati, dalle precedenti condanne dei medesimi per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa
oltre che dalle anomale modalità di trasferimento del bene immobile, ritenute. con valutazione esente da censure, indicative proprio della volontà di sottrazione a
possibili confische;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli artt.99 e 133 cAn è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, sotto il profilo specifico dell’esclusione della recidiva, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
che, in ogni caso, il giudice di appello, con le argomentazioni svolte in punto di pena e negazione delle attenuanti generiche, ha motivato circa la maggiore pericolosità manifestata con la consumazione del dellito per cui si procede.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, 15/04/2025