Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17068 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 31/05/1982
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge e vizio di motivazione per aver qualificato il fatto ascritto all’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 712 cod. pen.,
oltre che formulato in termini alquanto generici, per indeterminatezza e aspecificità, essendo privo di concreta pertinenza censoria e non connotato da un
effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum,
risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione (si veda pag. 4 della
impugnata sentenza) con cui la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 53017 del
22/11/2016, COGNOME Rv. 268713 – 0; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, COGNOME,
Rv. 268643 – 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, COGNOME
Rv. 235897 – 01), ha affermato la piena consapevolezza da parte del Cotena della provenienza delittuosa della
res, sulla base della mancanza di qualsivoglia
attendibile spiegazione dell’origine del possesso della stessa, nonché della tipologia e delle caratteristiche di questa (trattandosi di autovettura recante numeri di telaio e motore evidentemente alterati);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all’omessa disapplicazione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente con l’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.