Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi d’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante promemoria sui requisiti formali del ricorso, mettendo in luce due cause classiche di inammissibilità ricorso Cassazione: la novità dei motivi e la loro genericità. L’analisi di questa decisione permette di comprendere perché non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte e quale livello di specificità sia richiesto per un’impugnazione efficace. La vicenda riguarda un soggetto condannato per la violazione di una misura di prevenzione.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di tre mesi di arresto per il reato previsto dall’art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia). La sentenza era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Genova. Avverso tale decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In sostanza, sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non valutare l’insussistenza del reato, omettendo di pronunciare una sentenza di assoluzione.
La Decisione della Corte: La Doppia Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile, individuando due distinti e insuperabili vizi che ne impedivano l’esame nel merito. Questa decisione ribadisce principi procedurali consolidati e fondamentali per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione.
Inammissibilità per Motivi Nuovi
Il primo profilo di inammissibilità ricorso Cassazione risiede nel fatto che la richiesta di assoluzione, così come formulata, non era mai stata presentata nei motivi di appello. La Corte sottolinea che non è possibile introdurre per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni che non sono state devolute alla cognizione del giudice di secondo grado. L’appello definisce i limiti del giudizio successivo (effetto devolutivo), e ciò che non viene contestato in quella sede si considera accettato, non potendo essere recuperato in Cassazione.
Inammissibilità per Genericità
Il secondo motivo di inammissibilità riguarda la genericità delle censure. Il ricorrente si era limitato ad affermare che “il complesso delle risultanze processuali” avrebbe dovuto condurre all’assoluzione, senza però specificare a quali prove o elementi si riferisse. Un ricorso efficace deve, al contrario, indicare puntualmente gli atti processuali travisati o le prove mal interpretate dal giudice di merito, e soprattutto deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorso non solo era vago, ma ignorava completamente le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva ribadito la sussistenza degli elementi del reato, evidenziando che l’imputato si trovava a Genova in violazione di un provvedimento del questore e che lì aveva commesso un altro delitto (sebbene non procedibile per remissione di querela).
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri della procedura penale. In primo luogo, il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, non possono essere dedotte per la prima volta questioni di fatto o richieste di rivalutazione probatoria che non siano state specificamente sollevate in appello. In secondo luogo, il requisito di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente una critica generica e assertiva; è necessario un dialogo argomentativo con la sentenza che si intende impugnare, dimostrando punto per punto dove e perché il giudice abbia errato nell’interpretare la legge o nel motivare la sua decisione. La mancanza di questo confronto rende il ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per la pratica forense. Insegna che la strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado e articolata compiutamente nell’atto di appello. Ogni potenziale motivo di doglianza deve essere esplicitato chiaramente davanti alla Corte territoriale. Tentare di sollevare nuove questioni o di formulare critiche generiche in sede di legittimità è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 c.p.p., che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
È possibile chiedere l’assoluzione per la prima volta in Cassazione se non è stata chiesta nei motivi di appello?
No, la Corte ha stabilito che la richiesta di assoluzione nel merito non è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità se non è stata formulata con i motivi di appello, poiché si tratterebbe di un motivo nuovo non sottoposto al giudice del grado precedente.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un ricorso in Cassazione?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a contestazioni vaghe, come fare riferimento al ‘complesso delle risultanze processuali’, senza indicare specificamente a quali elementi si riferisca e senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 22 febbr 2024 con cui la Corte di appello di Genova, confermando la sentenza di prim grado, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per non ave Corte di appello valutato la insussistenza del reato, e omesso di pronunc sentenza assolutoria;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché la richiesta di assoluzio merito non risulta formulata con i motivi di appello, e perciò non è deducibil la prima volta nel giudizio di legittimità;
ritenuto che il ricorso sia, inoltre, inammissibile per genericità, in afferma che “il complesso delle risultanze processuali” avrebbe impos l’assoluzione, senza indicare a quali risultanze si riferisca, e senza confr con la sentenza impugnata che, pur in via incidentale, ha ribadito la sussis degli elementi oggettivo e soggettivo del reato indicato, ricordando ch ricorrente si trovava in Genova in violazione del provvedimento del questore che ivi ha commesso un ulteriore delitto, non procedibile solo per l’interve remissione di querela;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa dell ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
DEP