Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi Dedotti in Appello
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito un aspetto cruciale della procedura penale riguardante l’inammissibilità ricorso Cassazione. Con una recente ordinanza, i giudici hanno ribadito che non è possibile presentare per la prima volta in sede di legittimità dei motivi di ricorso che non erano stati sollevati nel precedente grado di giudizio. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva completa fin dalla fase di appello. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente basava le sue doglianze su presunte irregolarità avvenute durante le indagini preliminari. In particolare, lamentava la violazione di legge e la carenza di motivazione riguardo alla mancata annotazione da parte della polizia giudiziaria di alcune operazioni di identificazione. Secondo la difesa, tale omissione avrebbe violato specifiche norme del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale di questa decisione è di natura squisitamente procedurale. I giudici hanno rilevato che le specifiche censure relative alla violazione degli articoli 349 e 357 del codice di procedura penale non erano state formulate come motivo di gravame nel giudizio di appello.
Ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito dedurre con il ricorso per cassazione questioni che non siano state proposte nei gradi di merito, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Poiché la presunta violazione procedurale non rientrava in tale categoria, la sua tardiva proposizione ha determinato l’inammissibilità ricorso Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio cardine del sistema processuale: la progressione dei giudizi per gradi. Ogni fase del processo ha una sua funzione specifica, e non è possibile ‘saltare’ un grado di giudizio per sollevare una questione per la prima volta davanti alla Corte Suprema. Questo garantisce ordine e certezza giuridica.
Oltre all’aspetto procedurale, la Corte ha aggiunto, a titolo di completezza, che il ricorso era anche manifestamente infondato nel merito. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente sull’andamento delle investigazioni. In particolare, la sentenza impugnata aveva dato conto delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva effettuato un riconoscimento fotografico la sera stessa del fatto, per poi recarsi in Questura il giorno seguente per formalizzare gli atti. Questa ricostruzione, secondo la Cassazione, era logica e adeguata, rendendo le censure del ricorrente prive di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. Evidenzia come la strategia difensiva debba essere costruita in modo completo e dettagliato sin dal primo atto di appello. Qualsiasi presunto vizio della sentenza di primo grado o errore procedurale deve essere eccepito tempestivamente.
La conseguenza di non farlo è la preclusione: la possibilità di far valere tali vizi in Cassazione viene meno. Il risultato è una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso, in particolare le specifiche violazioni di legge, devono essere stati precedentemente dedotti nel giudizio di appello. Se vengono sollevati per la prima volta in Cassazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per una ragione procedurale: la doglianza relativa alla violazione degli artt. 357 e 349 c.p.p. non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio. In aggiunta, la Corte ha ritenuto i motivi comunque manifestamente infondati.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME AVV_NOTAIO;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano – sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione – la presunta inottemperanza della polizia giudiziaria all’obbligo di annotazione delle operazioni di identificazione espletate in data 26 dicembre 2021, devono ritenersi, rispettivamente, non consentito e manifestamente infondato;
considerato che la violazione degli artt. 357 e 349 cod. proc. pen. non risulta previamente dedotta in appello, di modo che la specifica eccezione risulta inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
che, in ogni caso, la Corte di appello offre sufficiente motivazione in ordine all’andamento delle investigazioni, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, che aveva compiuto un riconoscimento fotografico la sera stessa del delitto ed era poi tornata il giorno successivo in Questura per formalizzare gli atti (p. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024
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