Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza di Presentare Tutti i Motivi in Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante monito sull’importanza della strategia difensiva nei gradi di giudizio. La vicenda, che si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, sottolinea una regola fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso davanti alla Suprema Corte non possono essere introdotti per la prima volta se non sono stati specificamente dedotti nel precedente grado di appello. Questo principio garantisce l’ordine e la progressione del processo, evitando che la Cassazione diventi un’istanza per riesaminare questioni non dibattute in precedenza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per il reato di concorso in furto pluriaggravato. L’imputato proponeva appello avverso tale sentenza. La Corte d’Appello di Messina, pur confermando la responsabilità per il furto, dichiarava il non doversi procedere per altri capi d’imputazione a causa del difetto di querela e, di conseguenza, rideterminava la pena.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato presentava ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In particolare, la critica si concentrava sulla mancata esclusione dell’aggravante della recidiva pluriaggravata, un punto mai sollevato nell’atto di appello, dove la difesa si era limitata a chiedere l’assoluzione per alcuni capi e una generica riduzione della pena.
La Questione Giuridica: I Limiti dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il nodo centrale della questione giuridica riguarda i limiti del giudizio di legittimità. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che determinate censure, se non dedotte con i motivi di appello, non possono essere fatte valere in sede di Cassazione. Questo principio, noto come effetto devolutivo dell’appello, circoscrive l’esame del giudice superiore alle sole questioni sollevate dall’appellante.
Nel caso specifico, la difesa ha tentato di introdurre una nuova linea argomentativa relativa alla recidiva, un tema che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica contestazione già nel secondo grado di giudizio. La mancata deduzione di tale motivo nell’atto di appello ha precluso la sua ammissibilità davanti alla Suprema Corte, rendendo il ricorso inefficace su quel punto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione stringente e in linea con il dettato normativo, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno rilevato che la censura relativa alla recidiva non era stata “previamente dedotta come motivo di appello”. L’imputato, nell’atto di appello, si era limitato a richiedere l’assoluzione per capi specifici (poi stralciati per difetto di querela) e, in subordine, una riduzione della pena, senza mai contestare l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
La Corte ha inoltre precisato che, qualora il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza d’appello fosse stato incompleto o non corretto, sarebbe stato onere del ricorrente contestarlo specificamente nel ricorso per Cassazione, dimostrando di aver effettivamente sollevato la questione in appello. Non avendo fornito tale prova, il motivo è stato ritenuto nuovo e, come tale, inammissibile.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine della procedura penale: la strategia difensiva deve essere completa e articolata sin dal primo atto di impugnazione. Omettere di sollevare una specifica doglianza in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farla valere davanti alla Corte di Cassazione. Questa ordinanza serve da promemoria per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di appello esaustivi, che esplorino ogni possibile vizio della sentenza di primo grado, al fine di non precludere al proprio assistito l’accesso al più alto grado di giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, in particolare quelli relativi alla mancata esclusione dell’aggravante della recidiva, non erano stati sollevati nel precedente grado di giudizio, ovvero nell’atto di appello, come richiesto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali erano le richieste dell’imputato nel suo atto di appello?
Nell’atto di appello, l’imputato aveva chiesto solamente l’assoluzione per i capi 4 e 7 dell’imputazione e, in via subordinata, una riduzione della pena, senza muovere alcuna specifica contestazione riguardo all’aggravante della recidiva.
Qual è stata la conseguenza economica per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14118 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14118 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che, dichiarando di non doversi procedere per i capi 4), 7) e 8) in ragione del difetto di querela e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato ( capo 5 dell’imputazione);
Considerato che i due motivi correlati, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante della recidiva pluriaggravata di cui all’art. 99 co. 2 e 3 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (nell’atto di appello, infatti, l’imputato aveva solo chiesto l’assoluzione per i capi 4 e 7 e, in subordine, la riduzione di pena), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore