Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza di Dedurre i Motivi in Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando una regola fondamentale per chi intende impugnare una sentenza. Il caso riguarda una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione dovuta alla mancata presentazione di uno specifico motivo di doglianza nel precedente grado di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo addotto a sostegno del suo ricorso era la richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Sostanzialmente, il ricorrente riteneva che non vi fossero elementi sufficienti per una pronuncia di responsabilità a suo carico e che, pertanto, dovesse essere assolto.
La questione, tuttavia, non riguardava il merito della sua colpevolezza, ma un aspetto puramente procedurale. La difesa non aveva sollevato questa specifica doglianza nell’atto di appello presentato contro la sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del nostro sistema processuale, sancito dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non è possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso che non siano già stati dedotti nell’atto di appello.
In altre parole, l’appello funziona come un “filtro”: tutte le questioni che si intendono sottoporre ai giudici dei gradi successivi devono essere chiaramente e specificamente articolate fin da subito. Introdurre un argomento completamente nuovo davanti alla Cassazione è una mossa proceduralmente non consentita, che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione in modo chiaro e inequivocabile. In primo luogo, ha verificato che il motivo del mancato proscioglimento non era presente nel riepilogo dei motivi di gravame contenuti nella sentenza d’appello impugnata. Spettava al ricorrente, secondo la Corte, contestare tale riepilogo se lo avesse ritenuto incompleto o errato, cosa che non è avvenuta.
In secondo luogo, e in via subordinata, i giudici hanno rilevato che il motivo presentato era comunque “del tutto generico”. Questo significa che, anche se fosse stato ammissibile, mancava della specificità necessaria per essere esaminato nel merito. Un ricorso, infatti, deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, non potendosi limitare a una lamentela vaga.
La conseguenza di questa duplice violazione procedurale è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la difesa tecnica: l’atto di appello deve essere redatto con la massima cura e completezza. È essenziale includere fin da subito tutti i possibili motivi di contestazione della sentenza di primo grado. Omettere un motivo di gravame in appello significa precludersi la possibilità di farlo valere successivamente davanti alla Corte di Cassazione.
La decisione sottolinea come il processo penale sia governato da regole rigorose, la cui violazione comporta conseguenze severe come l’inammissibilità dell’impugnazione. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti competenti che sappiano navigare le complessità procedurali per garantire la piena tutela dei loro diritti in ogni fase del giudizio.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato (mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) non era stato precedentemente dedotto come motivo di gravame nell’atto di appello, in violazione di quanto prescritto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta direttamente in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è consentito. La legge richiede, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso per Cassazione siano stati già articolati nel precedente grado di giudizio, ossia nell’atto di appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35263 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che denuncia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perché dagli atti del giudizio non sarebbero risul elementi idonei per pronunciare un giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previa mente dedott come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, il punto 2 dei motivi, intitolato “L’atto di appello”), c l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, in ogni caso, che il motivo è del tutto generico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.