Inammissibilità ricorso Cassazione: cosa succede se i motivi sono nuovi?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 44419 del 2024, offre un chiaro esempio di una delle ragioni più comuni di inammissibilità del ricorso in Cassazione: la presentazione di motivi non precedentemente sollevati davanti al giudice d’appello. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva coerente e completa sin dai primi gradi di giudizio, evidenziando come le omissioni possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Le loro doglianze riguardavano principalmente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte si è concentrata non sul merito delle questioni, ma su un aspetto procedurale preliminare e decisivo.
Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per due ragioni fondamentali:
1. Genericità parziale: Alcuni dei motivi proposti sono stati ritenuti troppo generici, privi cioè di quella specificità necessaria per consentire alla Corte di valutare la fondatezza della censura.
2. Motivi non dedotti in appello: Questo è il punto cruciale della decisione. La Corte ha rilevato che le critiche mosse nella sede di legittimità non erano state formulate nell’atto di appello. Ad esempio, per uno dei ricorrenti, la censura relativa alla recidiva era del tutto nuova. Per l’altro, in appello ci si era limitati a contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti come prevalenti sulla recidiva, un profilo diverso da quello sollevato in Cassazione.
Questo principio, noto come effetto devolutivo dell’appello, stabilisce che il giudice superiore può decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte. Introdurre argomenti nuovi in Cassazione è, di regola, vietato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione ribadendo che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti o introdurre nuove strategie difensive. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma solo nei limiti dei motivi proposti nei gradi precedenti.
Per il primo ricorrente, la Corte ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato ampiamente motivato dalla Corte d’Appello, che aveva dato peso preponderante alla gravità della condotta. La questione della recidiva, non essendo stata sollevata in appello, non poteva essere esaminata per la prima volta in Cassazione.
Analoghe considerazioni sono state svolte per il secondo ricorrente. Poiché i suoi motivi di ricorso non erano stati dedotti in appello, il suo gravame è stato giudicato inammissibile. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza di una Difesa Completa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale. Evidenzia come la fase di appello sia cruciale per definire il perimetro delle questioni che potranno, eventualmente, essere portate all’attenzione della Corte di Cassazione. Un’inammissibilità del ricorso in Cassazione non solo chiude definitivamente la porta a una possibile riforma della sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’imputato. È quindi essenziale che l’atto di appello sia redatto con la massima cura, articolando in modo completo e specifico tutte le censure che si intendono muovere alla sentenza di primo grado.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili principalmente perché i motivi presentati non erano stati sollevati nel precedente grado di giudizio (l’appello), e in parte per la loro genericità. Non è possibile introdurre nuove questioni per la prima volta in Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è stato “dedotto in appello”?
Significa che la specifica contestazione o critica alla sentenza di primo grado non è stata inclusa nell’atto con cui si è impugnata quella decisione davanti alla Corte d’Appello. Il giudice d’appello, quindi, non ha potuto esaminare e pronunciarsi su quel punto, che di conseguenza non può essere sottoposto alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44419 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 15/01/1971 COGNOME NOME nato a PRATO il 13/03/1994
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME sono inammissibili in parte per genericità, in parte perché non dedotti in appello;
rilevato, infatti, che per COGNOME il diniego delle attenuanti generiche risu ampiamente motivato e giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità della condot oppositiva, ritenendo subvalente l’elemento prospettato dalla difesa (pag.7), mentre la censura relativa alla recidiva non risulta formulata in appello e, pertanto, non è ammissibile in relazi ad un profilo non devoluto al giudice di appello;
considerato che analoghe considerazioni valgono anche per COGNOME in quanto il motivo di ricorso non risulta dedotto in appello, essendosi l’appellante limitato a contestare mancato riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consigliere COGNOME ensore COGNOME
Il P esid nte