Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Infondati o Reiterativi
La Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti di una causa. La sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge. Per questo motivo, l’accesso alla Suprema Corte è soggetto a requisiti rigorosi, e il mancato rispetto di tali requisiti porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione, come evidenziato in una recente ordinanza.
Il Caso in Esame
Un imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione basando la sua difesa su due principali argomenti. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della possibilità di essere rimesso in termini per rinunciare all’appello. In secondo luogo, contestava la mancata assoluzione per una presunta totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti entrambi inammissibili, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni. La decisione si fonda su due principi cardine della procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Manifesta Infondatezza e Reiterazione dei Motivi
Il primo motivo, relativo alla rimessione in termini, è stato giudicato manifestamente infondato. Questo significa che la sua inconsistenza giuridica era palese e immediatamente riconoscibile, sulla base dei corretti rilievi già effettuati dalla Corte territoriale.
Il secondo motivo, riguardante la capacità di intendere e volere, è stato invece considerato reiterativo. Un motivo è reiterativo quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni e censure già presentate e adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del merito. Nel caso specifico, l’appellante non ha introdotto nuovi profili di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma ha semplicemente richiesto alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, attività che esula dalle sue competenze.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Suprema Corte con ricorsi privi dei requisiti di legge, senza che sussistessero ragioni per un esonero.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state concise e dirette. I giudici hanno chiarito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità perché un motivo era palesemente privo di fondamento giuridico, mentre l’altro era una mera ripetizione di questioni di fatto già discusse e decise correttamente nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione ha richiamato le pagine della sentenza d’appello in cui tali punti erano stati già trattati in modo esauriente, sottolineando come il ricorso non offrisse spunti critici idonei a mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica di quella decisione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione, è essenziale che i motivi presentati siano specifici, pertinenti e che evidenzino reali vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata, anziché limitarsi a riproporre doglianze già respinte. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi solidi e giuridicamente fondati per accedere al giudizio di legittimità.
 
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di pregio giuridico, oppure quando sono meramente reiterativi di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘reiterativo’?
Significa che il ricorrente si limita a riproporre le stesse identiche argomentazioni già valutate e disattese nel precedente grado di giudizio, senza sollevare nuove questioni di diritto o specifici vizi logici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4414  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo sul mancato riconoscimento della facoltà di rimessione in termini per rinunziare all’appello è manifestamente infondato a fronte dei corretti rilievi del Collegio territoriale (s vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) , mentre il motivo sulla mancata assoluzione per totale stato di incapacità di intendere e volere è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023