Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
L’ordinanza n. 6893 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di una delle ragioni più comuni di rigetto dei ricorsi: l’inammissibilità ricorso Cassazione per genericità dei motivi. Questo provvedimento sottolinea una regola fondamentale del nostro sistema giudiziario: la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i limiti di un ricorso e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, sperando in un ribaltamento della pronuncia a suo sfavore. I motivi del ricorso, tuttavia, non vertevano su specifiche violazioni di norme di diritto o vizi procedurali, ma tendevano a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti già operate dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione: un Caso di Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano ‘generici’ e ‘ripetitivi’. In sostanza, l’appellante si è limitato a criticare la sentenza d’appello senza sollevare questioni di legittimità, ma cercando di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, un’attività che non rientra nelle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Corte spiega che il ricorso non riusciva a instaurare un ‘effettivo confronto’ con le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logicamente corretta e puntuale rispetto alle prove acquisite. Il ricorso, invece, si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente respinte, senza evidenziare ‘manifeste incongruenze’ o violazioni di legge. Questa modalità di impugnazione viene considerata un tentativo di trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, snaturandone la funzione. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza. Presentare motivi generici, che si limitano a contestare l’apprezzamento dei fatti del giudice di merito, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Ciò non solo rende vana l’impugnazione, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente. La decisione ribadisce il ruolo della Cassazione come custode della legge, non come giudice dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi di censure già adeguatamente valutate dalla Corte d’Appello e miravano a ottenere un riesame dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata non erano specifiche e non individuavano precise violazioni di legge, ma si limitavano a contestare in modo vago la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice precedente, senza un confronto argomentato con la motivazione della sentenza.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del Codice di Procedura Penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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