Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione è un momento cruciale del percorso giudiziario, ma è regolato da criteri molto stringenti. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare con successo. L’ordinanza in esame della Settima Sezione Penale chiarisce perfettamente quali sono i limiti di un ricorso, dichiarandolo inammissibile a causa della genericità dei motivi e del tentativo di ridiscutere i fatti. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le ragioni dietro l’inammissibilità ricorso Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’appellante contestava la propria condanna attraverso due principali motivi: il primo relativo a una presunta violazione di legge nell’ammissione delle prove testimoniali, il secondo riguardante la motivazione della sentenza sulla sua responsabilità penale.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un vaglio preliminare sulla loro ammissibilità. Entrambi i motivi sono stati giudicati non conformi ai requisiti richiesti dalla legge per un valido ricorso.
Il Primo Motivo: La Genericità delle Argomentazioni
Il primo punto del ricorso contestava le modalità di ammissione delle testimonianze. La Corte ha rapidamente liquidato questo motivo come ‘generico’ e ‘non specifico’. Perché? Perché l’imputato non ha fatto altro che riproporre le stesse identiche ragioni già presentate e respinte dal giudice d’appello. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone specifici errori di diritto e non semplicemente ripetere argomenti pregressi. La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell’impugnazione è un vizio che conduce direttamente all’inammissibilità.
Il Secondo Motivo e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
Il secondo motivo di ricorso attaccava la logicità della motivazione che aveva portato alla condanna. Anche in questo caso, la Corte ha bloccato il tentativo sul nascere. La Cassazione opera in ‘sede di legittimità’, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove o ricostruire i fatti. Le critiche mosse dal ricorrente sono state classificate come ‘mere doglianze in punto di fatto’, un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Inoltre, la Corte ha sottolineato come il ricorrente non avesse nemmeno indicato l’elemento probatorio diretto che avrebbe dovuto scagionarlo, rendendo la sua critica ancora più astratta e fattuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati del processo penale. La funzione della Cassazione non è quella di un super-appello, ma di garante della legge. I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto. Riproporre le stesse difese già respinte o contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito costituisce un abuso dello strumento processuale. La legge, in particolare l’art. 591 c.p.p., sanziona tale comportamento con una dichiarazione di inammissibilità. La condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente per evitare ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È fondamentale comprendere la natura e i limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso efficace deve individuare con precisione gli errori di diritto commessi nella sentenza impugnata, argomentando in modo puntuale e specifico. Tentare di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, dove si ridiscutono le prove e i fatti, è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative. La specificità e la pertinenza giuridica sono le uniche chiavi per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato generico?
È stato ritenuto generico perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Per quale motivo non è possibile contestare la valutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti, attività che sono di competenza esclusiva dei tribunali di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della violazione di legge in ordine all’ammissione delle prove testimoniali, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragion argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che peraltro il ricorrente non indica l’elemento diretto di prova dimostrativo che sia stat l’imputato l’autore del reato presupposto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Roma 9/01/24
Il consigliere est.