Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione, ribadendo un principio fondamentale: la specificità dei motivi. Il caso tratta della dichiarata inammissibilità ricorso cassazione a causa della genericità delle doglianze formulate dal ricorrente, che non si sono confrontate in modo adeguato con la decisione del giudice di secondo grado. Questo provvedimento sottolinea come un ricorso non possa essere una mera riproposizione di lamentele, ma debba costituire una critica argomentata e puntuale.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Fondamento Specifico
Un cittadino ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato non è andato oltre la formulazione di lamentele generiche. Invece di analizzare e contestare punto per punto le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, il ricorrente si è limitato a esporre delle censure vaghe, senza indicare in modo chiaro e specifico quali fossero le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua richiesta. Questa carenza ha posto le basi per la decisione della Suprema Corte.
La Funzione dell’Impugnazione e i Requisiti di Legge
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 8700 del 2013) per ribadire la funzione essenziale dell’impugnazione. Essa non è una semplice richiesta di un nuovo giudizio, ma una ‘critica argomentata’ al provvedimento impugnato.
Secondo gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, l’atto di impugnazione deve, a pena di inammissibilità, contenere motivi specifici. Questo significa che il ricorrente ha l’onere di:
1. Indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2. Instaurare un confronto puntuale con le argomentazioni della decisione che si contesta, evidenziando gli errori o le mancanze.
In assenza di questo confronto diretto e specifico, l’atto perde la sua funzione e non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Cassazione: Inammissibilità Ricorso Cassazione per Genericità
La Suprema Corte ha rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente non ha soddisfatto i requisiti imposti dalla legge. Le doglianze erano state formulate in modo del tutto generico, senza un reale confronto con le motivazioni della pronuncia d’appello. Mancava una specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base delle censure.
Di conseguenza, l’atto è stato giudicato inidoneo a introdurre un valido giudizio di legittimità. L’inammissibilità ricorso cassazione è stata quindi una conseguenza diretta e inevitabile della violazione delle norme procedurali. La Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse in grado di attivare il controllo di legittimità proprio perché non contestava specificamente il ragionamento logico-giuridico del giudice precedente.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità e Monito per i Ricorrenti
La decisione della Corte di Cassazione si conclude con due statuizioni precise. In primo luogo, dichiara inammissibile il ricorso. In secondo luogo, data l’assenza di ragioni che potessero giustificare un esonero, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da chiaro monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è indispensabile costruire un’argomentazione critica, specifica e puntuale, che metta in luce i vizi del provvedimento contestato. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi preclusa la possibilità di un esame nel merito, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici. Il ricorrente non ha formulato una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, venendo meno ai requisiti richiesti dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Qual è la funzione tipica di un’impugnazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento che si contesta. Ciò si realizza presentando motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, confrontandosi direttamente con le motivazioni della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
premesso che si è correttamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, NOME e altri, Rv. 254584 – 01) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”;
rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha formulato doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia di appello e non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle censure;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.rvIl.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023