Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Guida Completa
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più severi per chi impugna una sentenza, poiché impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della settima sezione penale chiarisce ancora una volta i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare questo vaglio preliminare, pena la condanna a spese e sanzioni. Analizziamo insieme questo caso per capire come evitare errori fatali.
Il Contesto: Un Ricorso Contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un riesame della sua posizione da parte della Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto a un’attenta valutazione preliminare da parte dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi legati al procedimento.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: è stata disposta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare a favore di questo ente, destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
La Corte ha specificato che la condanna alla sanzione è giustificata dal fatto che non sono emersi elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale.
Le Motivazioni: La Genericità Come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché deduceva “un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano”.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un generico “difetto di motivazione” della sentenza impugnata, anche se si citano a supporto massime giurisprudenziali pertinenti. La legge processuale richiede che il ricorrente articoli critiche specifiche e dettagliate, collegando in modo chiaro e congruo le presunte violazioni di legge ai passaggi della motivazione del provvedimento che si contesta. Un richiamo astratto a principi legali, slegato da un’analisi critica della sentenza specifica, rende il motivo d’appello generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: la specificità dei motivi non è un mero formalismo. È un requisito essenziale che permette alla Corte di svolgere la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge. Un ricorso vago e generico non solo è destinato al fallimento, ma espone anche a significative conseguenze economiche. Per gli avvocati, questo significa dedicare la massima cura alla redazione dell’atto, assicurandosi che ogni doglianza sia argomentata in modo puntuale e direttamente collegata alla decisione impugnata. Per le parti, è la conferma che il successo in Cassazione dipende da una difesa tecnica di altissimo livello, capace di navigare le complesse regole della procedura penale.
Quando un ricorso per Cassazione è considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico e quindi inammissibile quando non enuncia in modo puntuale e specifico le ragioni di diritto che lo giustificano. Non è sufficiente un richiamo generico a un difetto di motivazione, anche se accompagnato da massime giurisprudenziali, se non vengono indicati con precisione i punti della sentenza impugnata che si contestano.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente citare sentenze e massime giurisprudenziali per motivare un ricorso?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il richiamo a massime giurisprudenziali, pur essendo utile, non può sostituire la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti congrui alla motivazione dell’atto impugnato. La critica deve essere specifica e applicata al caso concreto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44617 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 16/09/1978
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano, non essendo sufficiente il gener richiamo, sia pure corredato da massime giurisprudenziali, ad un asserito difetto di motivazione, e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 ottobre 2024